Il sistema giudiziario italiano, come molti altri settori, ha dovuto affrontare sfide senza precedenti durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Le misure straordinarie adottate per garantire la continuità della giustizia hanno spesso generato interrogativi sulla compatibilità con i principi fondamentali del giusto processo e del diritto di difesa. In questo contesto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 22593 del 16/05/2025 (depositata il 16/06/2025), ha fornito un'importante chiarificazione in merito alla nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, riaffermando la centralità delle garanzie difensive anche in situazioni emergenziali.
Durante il periodo pandemico, il legislatore è intervenuto con una serie di decreti-legge per adattare le procedure giudiziarie alla nuova realtà. Tra questi, il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla Legge 8 dicembre 2020, n. 176), ha introdotto misure specifiche per la trattazione dei processi, inclusa la previsione di udienze da remoto o con trattazione scritta. In particolare, l'art. 23-bis del D.L. n. 137/2020 stabiliva che, nel giudizio di appello, la partecipazione delle parti e dei difensori avvenisse di regola mediante collegamento da remoto o con trattazione scritta, salvo la facoltà per le parti di richiedere la discussione orale entro un termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.
Questa disciplina, pur dettata da esigenze impellenti di salute pubblica, ha creato non poche incertezze applicative, soprattutto per quanto riguarda la corretta informazione e la piena garanzia del diritto di difesa dell'imputato. La sentenza in esame, che ha visto come imputato F. T., ha riguardato proprio un caso in cui il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso dalla Corte d'Appello di Palermo, conteneva un invito alla comparizione personale, nonostante la vigenza della normativa emergenziale.
Il cuore della decisione della Suprema Corte è racchiuso nella seguente massima, che esprime un principio fondamentale per la tutela delle garanzie processuali:
È affetto da nullità generale per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il decreto di citazione per il giudizio di appello che, pur se emesso nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid -19, contenga l'invito alla comparizione personale dell'imputato per essere presente alla relazione della causa, nel caso in cui a ciò concretamente consegua una compressione del diritto di difesa per l'impossibilità di avanzare richiesta di discussione orale nel termine perentorio, previsto dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176, di quindici giorni liberi prima dell'udienza.
Questa affermazione è di capitale importanza. La Cassazione, presieduta da D. N. V. e con estensore A. S., ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 01/07/2024, riconoscendo una nullità generale. Ma cosa significa esattamente? L'articolo 178, comma 1, lettera c) del Codice di Procedura Penale stabilisce che è sempre causa di nullità generale l'inosservanza delle disposizioni relative all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private. Nel caso specifico, l'invito alla comparizione personale, anziché l'indicazione delle modalità di partecipazione da remoto o la facoltà di richiedere la discussione orale, ha ingenerato nell'imputato una falsa aspettativa o, peggio, un'omissione informativa che ha concretamente compresso il suo diritto di difesa.
La Corte sottolinea che la nullità si verifica solo se a tale invito erroneo "concretamente consegua una compressione del diritto di difesa". Non si tratta, quindi, di una nullità meramente formale, ma di una nullità di ordine generale, che incide su un aspetto sostanziale del processo: la possibilità per l'imputato di esercitare pienamente le proprie facoltà difensive, inclusa quella di richiedere la discussione orale entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, come previsto dall'art. 23-bis.
Le implicazioni di questa decisione sono chiare:
La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che, già prima della pandemia, aveva evidenziato l'importanza della corretta informazione all'imputato. Si richiamano, infatti, massime precedenti come la n. 16356 del 2015 e la n. 14728 del 2022, che, pur in contesti diversi, hanno sempre valorizzato il diritto dell'imputato a una partecipazione consapevole al processo.
Le norme di riferimento sono molteplici, a partire dall'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., che fonda la nullità generale, fino agli articoli 601, comma 3 e 5, e 598-bis, comma 3, del Codice di Procedura Penale, che regolano il giudizio di appello e le relative modalità di citazione e trattazione. La decisione della Cassazione, quindi, non fa che ribadire principi consolidati, adattandoli al contesto specifico dell'emergenza Covid-19 e alle sue peculiarità procedurali.
La sentenza n. 22593 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un monito importante per l'amministrazione della giustizia. Essa ci ricorda che le esigenze di celerità o di adattamento a situazioni straordinarie non possono mai compromettere il nucleo essenziale delle garanzie processuali, in primis il diritto di difesa. Un decreto di citazione che, in un periodo di disciplina emergenziale, invita erroneamente alla comparizione personale anziché chiarire le modalità di partecipazione e la facoltà di richiedere la discussione orale, può concretamente ledere la possibilità dell'imputato di difendersi appieno, rendendo l'atto nullo.
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia sottolinea la necessità di una scrupolosa attenzione alla redazione degli atti e alla corretta interpretazione delle normative, soprattutto quando queste sono soggette a modifiche rapide o temporanee. Per il cittadino, è la conferma che il sistema giudiziario, pur con le sue complessità, rimane un garante dei diritti fondamentali, pronto a intervenire per correggere vizi procedurali che possano intaccare la regolarità e l'equità del processo.