Il diritto doganale e tributario è in costante evoluzione, generando incertezze. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24595 del 4 luglio 2025, ha chiarito la continuità normativa tra vecchie e nuove disposizioni sul contrabbando doganale e l'IVA all'importazione. Una pronuncia rilevante per operatori e professionisti.
Nel diritto penale, il principio di "successione di leggi nel tempo" è chiave: se una nuova legge abroga un reato, i fatti precedenti non sono più punibili. La "continuità normativa" si ha quando la nuova legge, pur abrogando la precedente, ne mantiene intatta la fattispecie incriminatrice. In tal caso, non c'è abolizione. La Cassazione ha esaminato questo aspetto nel passaggio tra D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, per i reati di contrabbando.
In tema di contrabbando doganale, sussiste continuità normativa, relativamente all'IVA all'importazione, tra i previgenti artt. 34, comma 2, 292 e 295, comma 2, lett. c), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, abrogati dall'art. 8, comma 1, lett. f), d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, e i vigenti artt. 27, comma 2, 79, 88 comma 2, lett. c), e 96, comma 1, lett. a), introdotti dal citato d.lgs. (Fattispecie verificatasi antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che ha novellato l'art. 96, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2024, relativa a dichiarazione doganale attestante falsamente la qualità di esportatore abituale con conseguente omesso pagamento dell'IVA all'importazione, connessa al delitto di falso di cui all'art. 483 cod. pen.).
La Suprema Corte ha chiarito che, nonostante l'abrogazione formale delle vecchie norme, la sostanza del reato di contrabbando doganale per l'IVA all'importazione è rimasta invariata. Le condotte illecite prima punite dal D.P.R. 43/1973 sono ora sanzionate dal D.Lgs. 141/2024. Non c'è stata "depenalizzazione" e chi ha commesso un'infrazione è comunque perseguibile. Il caso riguardava una falsa dichiarazione di "esportatore abituale" per evadere l'IVA, connessa al falso ideologico (art. 483 c.p.).
La vicenda del signor M. V. evidenzia le gravi conseguenze di condotte illecite. La Cassazione sottolinea la diligenza nelle dichiarazioni doganali. Chi opera nel commercio internazionale deve essere consapevole che:
Il principio di continuità tutela l'Erario e la parità di condizioni nel mercato.
La Sentenza n. 24595 del 2025 conferma la stabilità del diritto penale doganale. Ribadisce che le riforme legislative non alterano la responsabilità per condotte illecite passate. Per imprese e professionisti, l'accuratezza e la conformità alle normative doganali e tributarie sono indispensabili. Il nostro Studio Legale offre assistenza e consulenza specializzata per prevenire i rischi legali.