Garantire un processo equo a tutti, inclusi coloro che non parlano italiano (alloglotti), è un pilastro del nostro sistema giudiziario. La sentenza della Corte di Cassazione n. 28440 del 20 giugno 2025 (depositata il 4 agosto 2025) chiarisce un aspetto cruciale: la traduzione degli atti nelle misure cautelari personali. Questa pronuncia definisce il rapporto tra la traduzione orale d'urgenza e il diritto fondamentale alla traduzione scritta, tema centrale per il diritto di difesa.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava l'indagato F. H., sottoposto a misura cautelare. Il nodo era l'adeguatezza della traduzione dell'ordinanza. L'art. 51-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. permette una "traduzione di urgenza" (orale e riassuntiva) per celerità. L'art. 143 c.p.p., invece, garantisce all'alloglotto il diritto alla traduzione scritta degli atti essenziali. La sentenza 28440/2025 ha definito la relazione tra queste due norme, bilanciando speditezza e diritto di difesa.
In tema di misure cautelari personali, la procedura di traduzione di urgenza, prevista per l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e la contestuale ordinanza applicativa di misura dall'art. 51-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., contempla, ove non sia pregiudicato il diritto di difesa dell'indagato, la mera traduzione orale, anche in forma riassuntiva, che non svolge funzione sostitutiva, bensì integrativa delle garanzie di cui all'art. 143 cod. proc. pen., sicché l'omessa o intempestiva traduzione scritta dell'ordinanza genetica, resa nei confronti dell'indagato alloglotto che non conosce la lingua italiana, salva espressa e consapevole rinuncia dello stesso, dà luogo nullità a regime intermedio, che può essere dedotta con la richiesta di riesame, a condizione che sia fatto valere un interesse attuale e concreto, consistente in un pregiudizio illegittimo del diritto di difesa, parametrato alla fattispecie, contraddistinta dall'omessa traduzione scritta, ma caratterizzata, pur sempre, dall'intervenuta traduzione orale in via d'urgenza.
La Cassazione chiarisce che la traduzione orale d'urgenza non sostituisce quella scritta dell'ordinanza cautelare, ma la integra. Quest'ultima è un diritto fondamentale per l'indagato alloglotto, essenziale per un'analisi approfondita delle motivazioni e una difesa efficace. L'omissione della traduzione scritta, salvo rinuncia consapevole, genera una nullità a regime intermedio.
La "nullità a regime intermedio" non invalida automaticamente l'atto, ma va eccepita dall'indagato o dal difensore tramite richiesta di riesame. È indispensabile dimostrare un "interesse attuale e concreto", ovvero un "pregiudizio illegittimo del diritto di difesa", argomentando come la mancanza della traduzione scritta abbia limitato la capacità di comprendere le accuse o di contestare la misura. La sentenza n. 28440/2025 annulla con rinvio la decisione del Tribunale della Libertà di Salerno per una nuova valutazione.
Punti chiave:
La sentenza n. 28440 del 2025 della Corte di Cassazione è un chiarimento giurisprudenziale cruciale. Consolida la protezione del diritto di difesa per gli indagati alloglotti, bilanciando esigenze di speditezza processuale e effettiva comprensione degli atti giudiziari. Essa ricorda agli operatori del diritto che un processo è giusto solo se ogni partecipante può esercitare pienamente i propri diritti, senza barriere linguistiche.