La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26369 del 3 giugno 2025 (depositata il 18 luglio 2025), ha fornito un'interpretazione fondamentale sulla qualifica di "incaricato di pubblico servizio" per gli amministratori di associazioni private di pubblica assistenza. Questa pronuncia è cruciale per definire i confini tra gestione interna e funzioni pubblicistiche, con dirette implicazioni per il reato di peculato. Il caso riguardava l'amministratore di fatto di un'associazione di pubblica assistenza, C.W.E., accusato di peculato per appropriazione di somme percepite dall'ASL per servizi sanitari. La questione era se C.W.E., in tale veste, fosse un incaricato di pubblico servizio. La Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Torino, chiarendo i limiti di tale qualifica.
Il Codice Penale distingue tra "pubblico ufficiale" (art. 357 c.p.) e "incaricato di pubblico servizio" (art. 358 c.p.). Quest'ultima qualifica si riferisce a chi presta un pubblico servizio, svolgendo attività strumentali a funzioni pubbliche. Il reato di peculato (art. 314 c.p.) sanziona chi, rivestendo una di queste qualifiche, si appropria di denaro o cose mobili altrui di cui ha la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. La qualifica soggettiva è quindi imprescindibile per il peculato.
La pronuncia della Cassazione n. 26369/2025 si concentra sulla netta distinzione tra le diverse attività svolte dall'amministratore di un'associazione di pubblica assistenza. La Corte ha riconosciuto che solo specifiche funzioni possono attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Di seguito, la massima della sentenza:
L'amministratore di un'associazione di pubblica assistenza riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio limitatamente alle attività di trasporto e soccorso sanitario espletate per l'utenza, ma non anche in relazione a quelle assunte nella ordinaria gestione dell'ente, che non ha alcuna connotazione pubblicistica. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato di peculato in relazione alla condotta appropriativa, da parte dell'amministratore di fatto di una associazione di pubblica assistenza, delle somme percepite dall'ASL a titolo di corrispettivo per i servizi sanitari prestati dall'ente).
Questa statuizione è di capitale importanza. La qualifica di incaricato di pubblico servizio si attribuisce all'amministratore solo quando svolge attività direttamente connesse all'erogazione di servizi essenziali per la collettività (es. trasporto e soccorso sanitario), delegate da enti pubblici (es. ASL). Al contrario, le attività di "ordinaria gestione dell'ente" – come la gestione contabile interna o l'organizzazione del personale non direttamente impiegato nei servizi essenziali – non rientrano nell'ambito del pubblico servizio. Per queste, l'amministratore agisce come un soggetto privato.
Le implicazioni sono rilevanti per gli amministratori di associazioni del Terzo Settore. La distinzione impone una rigorosa analisi delle mansioni. Un amministratore sarà "incaricato di pubblico servizio" solo per le attività che implicano una delega di funzione pubblica, quali:
Questa interpretazione si allinea con orientamenti giurisprudenziali volti a definire con precisione i contorni delle qualifiche pubblicistiche, evitando estensioni improprie.
La sentenza n. 26369 del 2025 della Cassazione è un punto di riferimento fondamentale per il diritto penale e il Terzo Settore. Sottolinea l'importanza di un'analisi dettagliata delle funzioni esercitate per attribuire la qualifica di "incaricato di pubblico servizio". È cruciale distinguere tra attività con connotazione pubblicistica e quelle di normale gestione privata. Questa differenziazione è essenziale per circoscrivere il reato di peculato alle sole condotte che ledono concretamente gli interessi della pubblica amministrazione nei servizi delegati. Per gli amministratori, ciò si traduce in maggiore consapevolezza delle responsabilità connesse alle diverse mansioni, enfatizzando la necessità di una gestione trasparente e conforme alla legge.