Nel complesso panorama giuridico italiano, la questione dell'utilizzabilità delle prove raccolte in contesti non strettamente processuali è sempre attuale. La recente sentenza n. 25749 del 2025 della Corte di Cassazione interviene su un punto cruciale: la natura e l'ammissibilità degli accertamenti svolti dalle compagnie di assicurazione prima che un procedimento penale abbia inizio. Questa pronuncia offre importanti spunti per professionisti del diritto e per chiunque si trovi coinvolto in vicende che combinano aspetti assicurativi e penali, delineando confini più definiti tra le diverse attività investigative.
La Suprema Corte, esaminando il ricorso dell'imputato G. Z., ha annullato senza rinvio la decisione della Corte d'Appello di Lecce del 18 settembre 2024. Il nodo centrale era la validità e l'utilizzabilità, in un procedimento penale, degli accertamenti condotti da una compagnia di assicurazione. In caso di sinistro, l'assicurazione avvia proprie verifiche per stabilire la dinamica dei fatti e la fondatezza della richiesta risarcitoria. La domanda era se tali attività dovessero essere considerate "indagini difensive preventive" (art. 391-novies c.p.p.), e quindi soggette a stringenti garanzie procedurali.
L'art. 391-novies c.p.p. disciplina le "indagini difensive preventive", attività di ricerca e acquisizione di elementi di prova che il difensore può compiere prima dell'instaurazione di un procedimento penale, per precostituire una difesa. Tali indagini sono circondate da precise garanzie di lealtà e correttezza.
In tema di prova, l'accertamento svolto dalla compagnia di assicurazione, prima che abbia inizio il procedimento penale, al fine di verificare la fondatezza della richiesta risarcitoria, non può essere considerato quale attività di investigazione difensiva preventiva, ai sensi dell'art. 391-novies cod. proc. pen., trattandosi di mero approfondimento tecnico teso alla ricostruzione della dinamica del sinistro denunciato, in fase di esecuzione del contratto assicurativo, sicché i suoi esiti sono utilizzabili nel procedimento penale, nonostante la mancata osservanza della disciplina prevista per lo svolgimento delle indagini difensive.
Questa massima è di fondamentale importanza, tracciando una netta linea di demarcazione. La Corte, con il Presidente E. A. e l'Estensore P. D. N. T., ha chiarito che l'attività dell'assicurazione è un "mero approfondimento tecnico", non finalizzata a precostituire una difesa in un processo penale, ma a verificare l'entità del danno ai fini contrattuali. Ciò significa che gli esiti di tali accertamenti – come perizie o sopralluoghi – possono essere legittimamente acquisiti e utilizzati nel procedimento penale, anche se non hanno seguito le formalità previste per le indagini difensive (art. 391-novies c.p.p. o art. 327-bis c.p.p.).
Le ricadute pratiche sono significative. Se un accertamento assicurativo producesse elementi utili alla ricostruzione di un reato (es. frode assicurativa o lesioni gravi), tali elementi potrebbero essere introdotti nel processo penale senza che la difesa possa eccepire la loro inutilizzabilità per vizi procedurali. Ciò è rilevante considerando che le compagnie di assicurazione, come previsto dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), hanno precisi obblighi di accertamento dei sinistri.
La decisione della Cassazione si allinea con precedenti giurisprudenziali (sentenze n. 1731/2018 e n. 13110/2019) che hanno delineato la distinzione tra attività investigativa difensiva e altre forme di accertamento tecnico. La differenza sostanziale risiede nella finalità: l'indagine difensiva cerca elementi a favore dell'indagato/imputato, mentre l'accertamento assicurativo è strumentale alla gestione del contratto e alla liquidazione del danno. Questa distinzione è cruciale per l'utilizzo delle prove in sede giudiziaria.
In sintesi, la sentenza 25749/2025 ci offre alcuni punti fermi:
La sentenza n. 25749 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante chiarimento in una materia complessa. Offre una guida chiara per gli operatori del diritto, distinguendo le finalità e le modalità di acquisizione delle prove in contesti diversi. Per le compagnie assicurative, conferma la validità dei loro accertamenti tecnici, con un occhio attento alla potenziale utilizzabilità in sede penale. Per i cittadini e gli avvocati, sapere che tali elementi possono entrare nel processo penale è cruciale per una corretta valutazione del quadro probatorio e per strategie difensive efficaci. La chiarezza della Suprema Corte rende più trasparente e prevedibile il percorso giudiziario, garantendo la ricerca della verità processuale senza inutili formalismi.