La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 11969 (dep. 26 marzo 2025, ud. 28 novembre 2024), presieduta da M. C. e con estensore G. D. A., ha chiarito i confini della responsabilità penale per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) in caso di omissioni informative. Questo articolo analizza la decisione, offrendo una guida per imprese e professionisti.
La vicenda ha coinvolto la T. Z. S.R.L. in liquidazione, accusata di aver indebitamente percepito agevolazioni previdenziali per lavoratori in mobilità, omettendo la comunicazione di una condizione ostativa (art. 8, comma 4-bis, Legge n. 223/1991, allora vigente). L'art. 316-ter c.p. punisce chi consegue indebitamente erogazioni pubbliche tramite omissioni informative, a tutela del patrimonio pubblico.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 17 maggio 2023. La massima, che rappresenta il principio di diritto enunciato, chiarisce inequivocabilmente la portata della norma:
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva.
Questo principio è fondamentale: l'omissione di informazioni dovute, che impediscono il riconoscimento di un diritto o l'ottenimento di un beneficio, è sufficiente a integrare il reato. Non sono necessarie condotte attive fraudolente (art. 640-bis c.p.). Il semplice silenzio, in presenza di un obbligo comunicativo, può avere conseguenze penali. La Cassazione ha ribadito l'irrilevanza delle "modalità di ottenimento del vantaggio economico", concentrandosi sull'indebito conseguimento dell'erogazione, diretta o tramite mancata spesa.
È essenziale distinguere l'art. 316-ter c.p. dall'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche):
Questa sentenza funge da monito per imprese e professionisti: è imperativo prestare la massima attenzione alla corretta compilazione della documentazione e alla tempestiva comunicazione di tutte le informazioni rilevanti per i benefici pubblici. Una vigilanza costante e un'adeguata consulenza legale sono indispensabili per prevenire rischi penali.
La Sentenza n. 11969/2024 ribadisce l'importanza di trasparenza e completezza nelle informazioni alla Pubblica Amministrazione. L'omissione rilevante per il diritto al beneficio, anche se non intenzionalmente fraudolenta, configura reato con conseguenze penali. Una consulenza legale preventiva è fondamentale per la sicurezza nel panorama delle erogazioni pubbliche.