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Una condanna definitiva per rapina non impedisce, da sola, di chiedere la riduzione della pena per la lieve entità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale. La Cassazione, con la sentenza n. 9599 del 2025, ha riconosciuto la possibilità di rivolgersi al giudice dell’esecuzione anche quando il giudizio si è concluso prima della pronuncia costituzionale. Occorre però verificare che il rapporto non sia esaurito e che il fatto concreto giustifichi l’attenuante: la riduzione non scatta automaticamente.

Perché il giudicato non bastava a respingere la richiesta

Il procedimento riguardava una pena inflitta con sentenza del 2 settembre 2019, divenuta irrevocabile, anche per una rapina impropria. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di rideterminare la sanzione.

Il GIP del Tribunale di Macerata aveva respinto l’istanza con ordinanza del 15 novembre 2024. Secondo quel provvedimento, la formazione del giudicato impediva di applicare l’intervento della Consulta. Il ricorso contestava proprio questo ostacolo: la definitività della condanna era stata considerata sufficiente per non esaminare la richiesta.

La prima sezione penale della Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha quindi annullato l’ordinanza e rinviato allo stesso ufficio giudiziario per una nuova valutazione. La sentenza, deliberata il 13 febbraio 2025 e depositata il 10 marzo, non contiene una nuova misura della pena né afferma che quella specifica rapina fosse certamente lieve.

L’attenuante riguarda la gravità complessiva della rapina

La sentenza costituzionale n. 86 del 2024 ha introdotto, per la rapina propria e impropria, una diminuzione di pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità. La valutazione considera le caratteristiche dell’azione e la tenuità del danno o del pericolo. La Consulta ha richiamato, tra gli indici rilevanti, il carattere estemporaneo della condotta, la ridotta offesa alla persona, il modesto valore sottratto e l’assenza di organizzazione.

Applicando questo quadro al giudizio di esecuzione, la Cassazione precisa che il giudice deve considerare il fatto nel suo complesso. Il valore del bene sottratto non esaurisce la verifica: vanno esaminate anche la natura della condotta, i mezzi impiegati, le modalità e tutte le circostanze dell’azione. Una richiesta costruita soltanto sulla modestia del danno economico lascia quindi fuori una parte della valutazione richiesta dalla sentenza.

Il limite della pena già interamente eseguita

La Cassazione richiama il principio secondo cui una dichiarazione di illegittimità costituzionale può incidere anche sulla pena stabilita da una condanna irrevocabile. Ciò vale quando la norma colpita, pur diversa da quella che incrimina il fatto, influisce sulla determinazione della sanzione e il trattamento sanzionatorio non è stato interamente eseguito.

Il giudice dell’esecuzione può allora rideterminare la pena a favore del condannato, quando ne ricorrano i presupposti. Può farlo anche se la correzione richiede un apprezzamento del fatto e non consiste in un semplice calcolo obbligato. Restano fermi, tuttavia, i limiti derivanti dagli accertamenti della sentenza di condanna compiuti applicando norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali.

La decisione esclude dunque che il solo giudicato chiuda la strada alla richiesta, ma conserva il limite del rapporto esaurito. Prima di avviare l’iniziativa occorre ricostruire lo stato dell’esecuzione della pena. Non basta confrontare la data della condanna con quella della pronuncia costituzionale.

Che cosa deve essere valutato nella domanda al giudice

Per esaminare la praticabilità della richiesta servono la sentenza definitiva, la sua motivazione e gli atti che permettono di ricostruire la pena ancora da eseguire. La motivazione consente di individuare quali fatti siano già stati accertati e quali elementi possano sostenere la lieve entità senza contraddire quegli accertamenti.

Nel caso deciso, la Cassazione ha affidato al giudice del rinvio proprio questo compito: partire dalla ricostruzione del giudizio di cognizione, verificare le caratteristiche della rapina e motivare l’esito. L’utilità della pronuncia sta nella possibilità di ottenere tale esame anche dopo una condanna definitiva; l’accoglimento della domanda dipende invece dalle condizioni concrete dell’esecuzione e dalla valutazione della condotta.

Fonte: Cassazione penale, sez. I, sentenza 13 febbraio 2025, depositata il 10 marzo 2025, n. 9599.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 2024, depositata il 13 maggio 2024.

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