Con la decisione n. 9154 del 30 gennaio 2025 (dep. 5 marzo 2025), la VI Sezione penale della Corte di Cassazione torna sul tema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte dalla “riforma Cartabia” e ulteriormente ritoccate dal d.lgs. 31/2024. La pronuncia, che vedeva imputato C. P. M. C. A., rigetta il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 2 maggio 2024, ma soprattutto fornisce un punto fermo: il solo consenso dell’imputato espresso entro l’udienza partecipata, previsto dall’art. 598-bis, comma 4-bis, c.p.p., non è sufficiente se la sostituzione non è stata devoluta al giudice di secondo grado con uno specifico motivo di appello.
Il d.lgs. 150/2022 ha introdotto nel codice penale e di procedura penale una disciplina organica delle pene sostitutive, prevedendo l’accesso a misure diverse dal carcere per condanne fino a tre anni. Con il successivo d.lgs. 31/2024 il legislatore è intervenuto sull’art. 598-bis c.p.p., stabilendo che l’imputato possa manifestare il consenso alla sostituzione «fino alla data dell’udienza partecipata» anche in appello.
Da più parti ci si chiedeva se tale facoltà rendesse superflua l’impugnazione su quel punto. La sentenza in commento dissipa ogni dubbio, riaffermando la centralità del principio devolutivo dell’appello sancito dagli artt. 597 e 598-bis c.p.p.
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltà attribuita all’imputato, dall’art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell’udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l’atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi. (Fattispecie non regolata "ratione temporis" dalla disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
La Corte richiama i propri precedenti (Cass. 42825/2024; SU 12872/2017) e afferma che la logica della devoluzione «a domanda di parte» resta intatta: se la richiesta non è veicolata da un motivo di appello, la Corte territoriale non può pronunciarsi.
La sentenza sollecita una maggiore attenzione redazionale negli atti di appello: la richiesta di sostituzione deve essere argomentata, indicando i presupposti di cui all’art. 20-bis c.p. (gravità del reato, personalità dell’imputato, prognosi sociale).
L’orientamento della Cassazione appare coerente con l’art. 6 CEDU, che garantisce il diritto a un processo equo ma non impone al giudice d’appello poteri di cognizione d’ufficio oltre i motivi proposti. Sul piano interno, la decisione è in linea con l’art. 111 Cost. e con la giurisprudenza costituzionale sulla funzione dell’impugnazione come «processo a critica vincolata» (Corte cost., sent. 50/2020).
La sentenza n. 9154/2025 ribadisce che l’effettività delle pene sostitutive passa per la precisione degli atti difensivi: il legislatore ha ampliato gli spazi per misure alternative, ma spetta alle parti attivarsi in modo puntuale. Per gli avvocati ciò significa predisporre motivi di appello dedicati, valorizzando elementi fattuali e normativi che rendano la sostituzione conveniente e conforme ai fini rieducativi sanciti dall’art. 27 Cost. Una distrazione su questo profilo può precludere al cliente l’accesso a sanzioni meno afflittive, esponendolo a una pena detentiva che, per legge, avrebbe potuto essere evitata.