Con la decisione n. 15455 del 26 novembre 2024 (dep. 18 aprile 2025), la IV Sezione penale della Corte di Cassazione, pres. S. D. – est. D. C., è tornata a occuparsi della mancata contestazione di un’aggravante, tema cruciale nell’equilibrio tra poteri del giudice e garanzie dell’imputato. La vicenda riguardava l’imputato L. S. A., condannato dalla Corte d’appello di Bologna il 19 gennaio 2024, con ricorso poi rigettato dalla Suprema Corte.
I giudici di legittimità hanno stabilito che, se l’aggravante non è espressamente contestata, il giudice di merito:
Ne deriva l’impossibilità di irrogare una pena più grave o di dichiarare prescrizioni differenti rispetto al reato semplice.
In tema di circostanze, il giudice, in assenza della contestazione di un'aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata "tamquam non esset" un'aggravante non contestata e, quindi, non oggetto di contraddittorio tra le parti.
Commento: La massima ribadisce che la contestazione resta il perimetro invalicabile dell’accusa. Il giudice non è arbitro nel ridefinire l’imputazione, né può colmare la lacuna investigativa con proprie valutazioni. Ciò tutela il diritto di difesa e il contraddittorio, principi cardine dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU.
Dal punto di vista operativo, il pubblico ministero deve prestare particolare attenzione a indicare ogni aggravante sin dall’avviso di conclusione delle indagini, potendo integrarla solo nei limiti dell’art. 516 c.p.p. prima della chiusura del dibattimento. L’avvocato difensore, invece, potrà eccepire la violazione del principio di correlazione se l’aggravante dovesse spuntare ex post, ottenendo l’esclusione degli effetti o la riqualificazione del fatto.
In sede esecutiva, l’eventuale pena irrogata tenendo conto di un’aggravante non contestata potrà essere rideterminata, stante l’inesistenza giuridica di tale circostanza.
La pronuncia si pone in linea con Sez. Unite n. 49935/2023, che aveva già affermato l’inviolabilità del principio di correlazione, e con le successive n. 43083/2024 e 4767/2025. Il fil rouge è il divieto per il giudice di «supplire» alle omissioni dell’accusa, evitando sovrapposizioni di ruoli tra magistratura requirente e giudicante.
In sede europea, la Corte EDU (v. Drassich c. Italia, 2007) ha più volte censurato l’Italia per violazione del fair trial quando l’imputato viene condannato per fatti non descritti nell’imputazione originaria. La Cassazione, con questa sentenza, appare quindi in sintonia con gli standard sovranazionali.
La sentenza n. 15455/2024-2025 rafforza il principio di legalità processuale: se l’aggravante non è contestata, semplicemente non esiste nel processo. Un monito tanto per il pubblico ministero, cui spetta onere di precisione, quanto per il giudice, che deve resistere alla tentazione di «completare» l’accusa. Per gli avvocati penalisti, si tratta di uno strumento difensivo prezioso, da invocare per garantire un processo equo e rispettoso delle prerogative dell’imputato.