La sentenza della Corte di cassazione, Sez. I penale, n. 16444 del 28 aprile 2025 (dep. 30 aprile 2025), torna su un tema sensibile: il controllo giurisdizionale sul trattenimento amministrativo dei cittadini stranieri ai sensi del d.l. 145/2024, convertito nella l. 187/2024. Il giudice di pace di Caltanissetta aveva convalidato il decreto del questore senza una reale verifica delle sue motivazioni. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’interessato, annulla con rinvio sottolineando l’esigenza di una motivazione effettiva, pena la ricorribilità ex art. 606, co. 1, lett. b) e c) c.p.p.
Il pacchetto sicurezza immigrazione 2024 ha inciso profondamente sull’art. 14 del T.U. Immigrazione, ampliando i presupposti del trattenimento nei Centri di permanenza. Tuttavia l’art. 13 Cost. e l’art. 5 CEDU impongono che ogni limitazione della libertà personale sia disposta e sorvegliata da un’autorità giurisdizionale indipendente. Il giudice di pace, chiamato a convalidare entro 48 ore il decreto del questore, non può limitarsi ad una ratifica formale: deve soppesare elementi di fatto e di diritto, anche alla luce delle linee guida della Corte EDU (si ricordino le pronunce Saadi c. Regno Unito e Khlaifia c. Italia).
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento del giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.Commento: la Corte stigmatizza la prassi, ancora diffusa, di convalidare in automatico il fermo dello straniero. La «motivazione apparente» ricorre quando il giudice si limita a riprodurre il decreto questorile o ad usare formule di stile («ritenuto legittimo»), senza un reale scrutinio. In tal caso, il provvedimento è impugnabile per violazione di legge e vizio di motivazione, con i rimedi dell’art. 606 c.p.p.
La pronuncia valorizza tre profili:
Gli avvocati che assistono i cittadini stranieri devono:
La giurisprudenza di legittimità consolida così un orientamento già emerso con le sentenze nn. 9556/2025 e 2967/2025, volte a rafforzare le garanzie sostanziali di libertà personale.
La sentenza n. 16444/2025 ribadisce che il trattenimento dello straniero non può trasformarsi in una misura automatica. Il giudice di pace è tenuto a motivare in modo concreto e individualizzato, pena l’annullamento in cassazione. Un monito severo affinché la tutela della sicurezza pubblica conviva con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU.