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Cassazione penale n. 16444/2025: motivazione apparente nella convalida del trattenimento di stranieri | Studio Legale Bianucci

Cassazione penale n. 16444/2025: motivazione apparente nella convalida del trattenimento di stranieri

La sentenza della Corte di cassazione, Sez. I penale, n. 16444 del 28 aprile 2025 (dep. 30 aprile 2025), torna su un tema sensibile: il controllo giurisdizionale sul trattenimento amministrativo dei cittadini stranieri ai sensi del d.l. 145/2024, convertito nella l. 187/2024. Il giudice di pace di Caltanissetta aveva convalidato il decreto del questore senza una reale verifica delle sue motivazioni. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’interessato, annulla con rinvio sottolineando l’esigenza di una motivazione effettiva, pena la ricorribilità ex art. 606, co. 1, lett. b) e c) c.p.p.

Il quadro normativo dopo il d.l. 145/2024

Il pacchetto sicurezza immigrazione 2024 ha inciso profondamente sull’art. 14 del T.U. Immigrazione, ampliando i presupposti del trattenimento nei Centri di permanenza. Tuttavia l’art. 13 Cost. e l’art. 5 CEDU impongono che ogni limitazione della libertà personale sia disposta e sorvegliata da un’autorità giurisdizionale indipendente. Il giudice di pace, chiamato a convalidare entro 48 ore il decreto del questore, non può limitarsi ad una ratifica formale: deve soppesare elementi di fatto e di diritto, anche alla luce delle linee guida della Corte EDU (si ricordino le pronunce Saadi c. Regno Unito e Khlaifia c. Italia).

La massima della Corte e il suo significato

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento del giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Commento: la Corte stigmatizza la prassi, ancora diffusa, di convalidare in automatico il fermo dello straniero. La «motivazione apparente» ricorre quando il giudice si limita a riprodurre il decreto questorile o ad usare formule di stile («ritenuto legittimo»), senza un reale scrutinio. In tal caso, il provvedimento è impugnabile per violazione di legge e vizio di motivazione, con i rimedi dell’art. 606 c.p.p.

Il ruolo del giudice di pace e il vaglio motivazionale

La pronuncia valorizza tre profili:

  • Onere di verifica: il giudice deve accertare la sussistenza dei presupposti (identità incerta, rischio fuga, ostacoli al rimpatrio) e motivare sulle ragioni addotte dal questore.
  • Contraddittorio effettivo: lo straniero, assistito da un difensore, ha diritto a esporre le proprie ragioni; il silenzio del provvedimento su tali deduzioni integra vizio di motivazione.
  • Controllo di legittimità: in caso di motivazione apparente, il ricorso per cassazione è lo strumento idoneo, potendo essere fatta valere sia la violazione dell’art. 13 Cost. sia il vizio di cui all’art. 606, lett. b) e c) c.p.p.

Implicazioni pratiche per avvocati e operatori

Gli avvocati che assistono i cittadini stranieri devono:

  • richiedere copia integrale del fascicolo questorile;
  • sollevare tempestivamente le eccezioni su difetto di motivazione;
  • documentare eventuali vulnerabilità personali (minori, status di rifugiato, vittime di tratta) alla luce delle direttive UE 33/2013 e 115/2008;
  • valutare il ricorso per cassazione indicando puntualmente il vizio di “motivazione apparente”.

La giurisprudenza di legittimità consolida così un orientamento già emerso con le sentenze nn. 9556/2025 e 2967/2025, volte a rafforzare le garanzie sostanziali di libertà personale.

Conclusioni

La sentenza n. 16444/2025 ribadisce che il trattenimento dello straniero non può trasformarsi in una misura automatica. Il giudice di pace è tenuto a motivare in modo concreto e individualizzato, pena l’annullamento in cassazione. Un monito severo affinché la tutela della sicurezza pubblica conviva con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU.

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