Il rapporto tra il diritto tributario e le procedure concorsuali rappresenta da sempre un terreno di confronto complesso, in cui le esigenze di riscossione dello Stato devono equilibrarsi con la tutela della par condicio creditorum. Una questione di particolare rilievo riguarda la gestione dei crediti erariali contestati dal contribuente poi fallito. In questo scenario si inserisce l'Ordinanza n. 29245 del 05/11/2025 della Corte di Cassazione, che offre importanti chiarimenti sulla legittimazione e sull'interesse ad agire della curatela fallimentare in merito all'impugnazione delle sentenze tributarie sfavorevoli.
Quando un credito erariale, basato su una cartella di pagamento, viene insinuato al passivo fallimentare ma risulta oggetto di un giudizio tributario ancora pendente, il giudice delegato dispone solitamente l'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96 della Legge Fallimentare. Questo meccanismo permette di congelare la posizione del creditore in attesa che il giudice tributario si pronunci definitivamente sull'esistenza e sull'entità del debito. Tuttavia, sorge spesso il dubbio se la curatela abbia un reale interesse a proseguire il giudizio tributario qualora riceva una sentenza sfavorevole in primo grado, considerando che l'amministrazione finanziaria potrebbe comunque tentare di far valere il credito tramite altre forme probatorie.
La Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato (A.), confermando la posizione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria. Il punto centrale della discussione riguardava se la curatela, rappresentata da F., avesse interesse a impugnare il rigetto in primo grado di una contestazione tributaria, nonostante il credito potesse essere teoricamente provato anche senza la cartella esattoriale, ovvero sulla base della sola esistenza dell'obbligazione tributaria. La Corte ha chiarito che tale interesse è concreto e attuale, poiché l'esito del giudizio tributario incide direttamente sullo stato passivo del fallimento.
Nel caso in cui l'ammissione con riserva al passivo fallimentare sia avvenuta per la pendenza di un giudizio tributario avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa a un credito erariale, sussiste l'interesse della curatela a ricorrere avverso il rigetto in primo grado della domanda, in quanto l'accoglimento del gravame determinerebbe, per effetto del disposto di cui all'art. 113-bis l.fall., l'esclusione di detto credito dal passivo, a nulla rilevando che lo stesso possa esservi insinuato a prescindere dall'emissione della cartella esattoriale e, in generale, da un atto esecutivo, sulla base della sola esistenza dell'obbligazione (la quale - salvo contestazione nel merito - può essere provata dall'esibizione del ruolo).
Il commento alla massima evidenzia come il diritto della curatela di contestare la pretesa fiscale non sia subordinato alla mera forma dell'atto impositivo. Anche se l'amministrazione finanziaria può provare il credito tramite il ruolo, l'annullamento della cartella o dell'accertamento nel merito comporta necessariamente l'esclusione del credito dal passivo fallimentare. Questo garantisce che le somme residue del fallimento non vengano accantonate inutilmente o distribuite a un creditore la cui pretesa è stata dichiarata infondata nel merito, proteggendo così la massa creditoria da pretese non dovute.
In conclusione, l'Ordinanza n. 29245/2025 riafferma un principio di fondamentale importanza per la gestione delle passività fallimentari. La curatela ha sempre il diritto e l'interesse a perseguire ogni grado di giudizio per accertare l'effettiva sussistenza dei debiti tributari. Tale orientamento non solo protegge gli altri creditori concorrenti, ma assicura che il riparto fallimentare avvenga su basi di certezza giuridica, evitando che crediti potenzialmente inesistenti gravino sulle procedure concorsuali. La decisione si pone in continuità con i precedenti orientamenti della Corte (come le sentenze n. 37006/2022 e n. 11808/2022), consolidando un quadro normativo che vede nell'art. 113-bis l.fall. lo strumento cardine per la regolazione dei crediti ammessi con riserva e per la corretta gestione degli accantonamenti necessari durante la liquidazione dell'attivo.