Danneggiamento in Carcere: Quando Scatta la Procedibilità d'Ufficio? La Sentenza della Cassazione n. 32021/2025

Nel panorama del diritto penale, la distinzione tra reati procedibili a querela di parte e quelli procedibili d'ufficio è di fondamentale importanza, determinando l'avvio e la prosecuzione dell'azione penale. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 32021 del 2025, offre un chiarimento cruciale proprio su questo aspetto, con particolare riferimento al reato di danneggiamento commesso all'interno di un istituto penitenziario. Vediamo insieme le implicazioni di questa decisione e come essa si inserisce nel quadro normativo attuale.

Il Caso Specifico e la Pronuncia della Suprema Corte

La questione affrontata dalla Suprema Corte riguardava il danneggiamento dello spioncino di una porta blindata all'interno di una cella di pernottamento di una casa circondariale. L'imputato, P. G., era stato coinvolto in un procedimento che aveva portato a un annullamento parziale con rinvio da parte del Tribunale di Taranto. La Cassazione, con la Sentenza n. 32021/2025, ha avuto l'occasione di ribadire un principio consolidato, ma che necessitava di essere riaffermato alla luce delle recenti modifiche legislative, in particolare il D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Il punto focale era stabilire se il danneggiamento di un bene come lo spioncino di una cella fosse un reato procedibile d'ufficio o meno. La Corte ha risposto affermativamente, sottolineando la natura particolare del bene danneggiato.

E' procedibile d'ufficio il danneggiamento dello spioncino della porta blindata di una cella di pernottamento della casa circondariale, in quanto commesso in danno di un elemento strutturale di uno stabilimento appartenente all'amministrazione penitenziaria, destinato a pubblico servizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'estensione del regime di perseguibilità a querela, operata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, relativamente alle ipotesi previste dall'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., è limitata ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ex art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen.).

Questa massima è illuminante. Ci dice che il danneggiamento di un elemento strutturale di una casa circondariale, essendo uno stabilimento dell'amministrazione penitenziaria e destinato a pubblico servizio, rientra automaticamente nella sfera dei reati procedibili d'ufficio. Ciò significa che lo Stato, attraverso i suoi organi (Procura della Repubblica), può avviare un'indagine e un processo penale senza la necessità che la parte lesa (in questo caso, l'amministrazione penitenziaria) presenti una querela.

La Distinzione Cruciale: Bene Destinato a Pubblico Servizio vs. Cose Esposte alla Pubblica Fede

La pronuncia della Cassazione è particolarmente importante perché chiarisce i limiti di applicazione delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Questo decreto, all'art. 1, comma 1, lett. b), ha esteso il regime di procedibilità a querela per alcune ipotesi previste dall'art. 635, comma secondo, n. 1), del Codice Penale (danneggiamento aggravato).

Tuttavia, la Corte specifica che tale estensione è limitata ai fatti commessi su “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”, come previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7), del Codice Penale. Questa distinzione è fondamentale:

  • Beni destinati a pubblico servizio: Come lo spioncino di una cella in un carcere, sono beni che appartengono a un'amministrazione pubblica e sono utilizzati per finalità di interesse generale. Il loro danneggiamento è un attacco diretto alla funzionalità del servizio pubblico e, di conseguenza, è sempre procedibile d'ufficio. L'art. 635, comma 2, n. 3) c.p., che prevede il danneggiamento di beni esposti a pubblica fede, non si applica quando il bene è destinato a pubblico servizio.
  • Cose esposte alla pubblica fede: Si tratta di beni che, pur non essendo necessariamente pubblici, sono lasciati in luoghi accessibili al pubblico (es. un'auto parcheggiata in strada, un oggetto esposto in un negozio senza particolari custodie). Per il loro danneggiamento, il D.Lgs. 31/2024 ha previsto la procedibilità a querela, rendendo meno gravosa la macchina giudiziaria per fatti di minor allarme sociale.

La Cassazione ha quindi ribadito che un elemento strutturale di una casa circondariale, pur potendo essere considerato esposto alla pubblica fede in un senso lato, ha una destinazione specifica e una funzione intrinseca legata all'amministrazione penitenziaria e al pubblico servizio. Pertanto, il suo danneggiamento ricade nella fattispecie più grave che impone la procedibilità d'ufficio.

Conclusioni e Riflessioni Finali

La Sentenza n. 32021 del 2025 della Corte di Cassazione, con la presidenza di A. Pellegrino e l'estensore G. Ariolli, offre un importante chiarimento sulla procedibilità del reato di danneggiamento, specialmente quando si tratta di beni appartenenti all'amministrazione pubblica e destinati a un pubblico servizio. È un monito chiaro che la tutela del patrimonio pubblico, e in particolare delle strutture essenziali come le case circondariali, rimane una priorità per l'ordinamento giuridico.

Questa pronuncia sottolinea l'importanza di un'attenta analisi della natura del bene danneggiato e della sua destinazione d'uso, elementi che possono fare la differenza tra un reato perseguibile solo su iniziativa della parte offesa e uno che impegna direttamente lo Stato. Per chi si trova ad affrontare situazioni simili, sia come vittima che come imputato, è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti legali esperti in diritto penale per comprendere appieno le implicazioni e le strategie processuali più adeguate.

Studio Legale Bianucci