Nel complesso panorama del diritto civile, la questione del valore probatorio degli atti e delle dichiarazioni riveste un'importanza cruciale. La recente sentenza n. 15097 del 5 giugno 2025 della Corte di Cassazione (Rv. 675678-01), presieduta dalla Dott.ssa D. V. R. M. e con relatore ed estensore il Dott. T. C., offre un chiarimento fondamentale in merito al contrasto tra la quietanza di pagamento rilasciata in un rogito notarile e le dichiarazioni stragiudiziali rese a terzi. Questo pronunciamento, che ha visto contrapposti D. e L., ha cassato con rinvio una precedente decisione della Corte d'Appello di Napoli, evidenziando la necessità di un'attenta valutazione da parte del giudice di merito, senza automatismi interpretativi.
Il rogito notarile è un atto pubblico, e come tale gode di una fede privilegiata, attestando la veridicità di quanto il notaio ha visto o attestato essere avvenuto in sua presenza, come la dichiarazione di avvenuto pagamento. L'articolo 1199 del Codice Civile stabilisce che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a proprie spese, rilasciare quietanza. Questa quietanza, se contenuta in un atto pubblico, assume una particolare forza probatoria. Tuttavia, cosa succede quando una tale dichiarazione, pur inserita in un atto solenne, viene contraddetta da successive affermazioni del soggetto che l'ha rilasciata, magari in contesti diversi?
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, si è trovata ad affrontare proprio questa delicata questione. La Corte d'Appello di Napoli aveva ritenuto che le dichiarazioni sul mancato pagamento rese dall'acquirente al Pubblico Ministero integrassero gli estremi della confessione stragiudiziale, nonostante la presenza di una quietanza di pagamento nel rogito di compravendita. Questo approccio, tuttavia, non ha superato il vaglio della Cassazione.
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.). Può essere giudiziale o stragiudiziale. Quest'ultima, disciplinata dall'art. 2735 c.c., è fatta fuori dal processo. Se fatta alla parte o a chi la rappresenta, ha lo stesso valore di quella giudiziale. Se fatta a un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice. Ed è proprio su questo punto che la Cassazione ha focalizzato la sua attenzione.
La portata confessoria delle dichiarazioni rilasciate ad un terzo in contrasto con la quietanza rilasciata nel rogito notarile è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui si era ritenuto che, a fronte della quietanza rilasciata dal venditore nell'atto di compravendita, le dichiarazioni sul mancato pagamento rese dall'acquirente al Pubblico Ministero integrassero gli estremi della confessione stragiudiziale).
Come si evince chiaramente dalla massima, la Cassazione ha censurato l'automatismo con cui la Corte d'Appello aveva qualificato le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero come confessione stragiudiziale. Il punto cruciale è che tali dichiarazioni, essendo state rilasciate a un terzo (il P. M. dell'E. R. M.), non possono essere considerate automaticamente una confessione con valore di prova legale, ma devono essere oggetto di un libero e approfondito apprezzamento da parte del giudice di merito. Ciò significa che il giudice non può limitarsi a constatare la divergenza, ma deve analizzare il contesto, la spontaneità, la consapevolezza e l'attendibilità delle dichiarazioni, confrontandole con l'intero quadro probatorio.
La sentenza n. 15097 del 2025 ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l'onere della prova (art. 2697 c.c.) e il libero apprezzamento del giudice in presenza di prove non legali. In presenza di una quietanza notarile, che attesta il pagamento, la prova contraria deve essere rigorosa. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che le dichiarazioni a un terzo non possono da sole scardinare la forza probatoria della quietanza senza un'analisi critica. Il giudice deve, quindi, ponderare tutti gli elementi a disposizione, evitando di attribuire un valore assoluto a dichiarazioni che, pur contrastanti, non hanno la medesima forza probatoria di un atto pubblico.
In questo contesto, il giudice di merito dovrà valutare:
La sentenza della Cassazione n. 15097 del 2025 rappresenta un importante monito per i giudici di merito e un punto di riferimento per gli operatori del diritto. Essa sottolinea la necessità di un'analisi approfondita e non automatica delle prove, specialmente quando si confrontano atti dotati di fede privilegiata, come la quietanza in un rogito notarile, con dichiarazioni stragiudiziali rese a terzi. Il principio del libero apprezzamento non deve tradursi in una valutazione superficiale, ma in un'attenta ponderazione di tutti gli elementi, al fine di garantire una decisione giusta ed equa. Questo pronunciamento rafforza la fiducia nella stabilità degli atti pubblici, pur ammettendo la possibilità di prova contraria, ma sempre nel rispetto dei principi che regolano la formazione e la valutazione della prova nel nostro sistema giuridico.