La tragedia delle emotrasfusioni infette ha segnato profondamente la storia sanitaria italiana, ponendo al centro del dibattito la questione della tutela e del risarcimento per le vittime. In questo delicato contesto, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15963 del 15 giugno 2025, ha fornito un chiarimento essenziale che rafforza la posizione dei danneggiati, stabilendo che l'indennizzo non percepito per decadenza non può essere detratto dal risarcimento del danno dovuto. Questa pronuncia, della Sezione Lavoro e presieduta dalla Dott.ssa F. Garri, con estensore il Dott. L. Cavallaro, si inserisce in un quadro giurisprudenziale volto a garantire piena giustizia alle persone colpite.
Per comprendere la portata dell'Ordinanza 15963/2025, è fondamentale distinguere tra l'indennizzo e il risarcimento del danno. La Legge n. 210 del 1992 prevede un indennizzo, di natura assistenziale, per chi ha contratto infezioni (come HIV, epatite B e C) a seguito di trasfusioni o vaccinazioni. Accanto a questa misura, il diritto italiano riconosce il risarcimento del danno, basato sui principi della responsabilità civile (art. 2043 c.c.), che mira a ristorare integralmente il pregiudizio subito (danno biologico, morale, esistenziale).
La giurisprudenza ha spesso dovuto coordinare queste due forme di tutela. Se l'indennizzo è stato percepito, esso può essere scomputato dal risarcimento del danno patrimoniale, ma non da quello non patrimoniale, per evitare indebite duplicazioni. Tuttavia, la pronuncia in esame affronta una casistica diversa e cruciale: la mancata percezione dell'indennizzo per decadenza.
L'Ordinanza n. 15963/2025 ha esaminato il caso in cui il danneggiato (P. contro M.) non aveva percepito l'indennizzo della L. 210/1992 a causa della decadenza dalla facoltà di richiederlo, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge. La Corte d'Appello di Palermo aveva ritenuto che l'importo dell'indennizzo non percepito dovesse comunque essere detratto dal risarcimento, applicando l'art. 1227, comma 2, del Codice Civile, che impone al creditore di attivarsi per evitare o limitare il danno.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio tale decisione, stabilendo un principio chiaro e a tutela del danneggiato:
Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 210 del 1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito in quanto decaduto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, dalla facoltà di richiederlo all'amministrazione competente, non può essere detratto ex art. 1227, secondo comma, c.c. dall'ammontare del danno risarcibile.
Questo significa che la mancata richiesta dell'indennizzo per decadenza non può comportare una riduzione del risarcimento del danno. La Cassazione ribadisce la natura assistenziale, e non risarcitoria, dell'indennizzo: esso non è una componente del danno che il danneggiato avrebbe dovuto “evitare” o “limitare”. Il diritto al risarcimento integrale per l'illecito subito rimane autonomo e non può essere condizionato dalla perdita di un beneficio di diversa natura. L'art. 1227, comma 2, c.c. non trova applicazione, poiché non vi è alcuna “colpa” del danneggiato che possa incidere sulla piena riparazione del danno. Questo orientamento è in linea con precedenti pronunce (come Cass. n. 8773 del 2022 e n. 3797 del 2019), che hanno costantemente tutelato la posizione delle vittime.
Le conseguenze di questa Ordinanza sono di grande rilevanza per chi è stato colpito da danni da emotrasfusione infetta:
L'Ordinanza n. 15963 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un baluardo per la tutela dei diritti delle vittime di emotrasfusioni infette. Riaffermando l'autonomia e l'integralità del risarcimento del danno rispetto all'indennizzo assistenziale, la Suprema Corte offre un importante punto di riferimento. Questa pronuncia è fondamentale per tutti coloro che operano nel campo del diritto sanitario e della responsabilità civile, garantendo che le vittime ricevano la giustizia e il supporto che meritano di fronte a un pregiudizio così grave e ingiusto.