Le operazioni societarie che coinvolgono entità non residenti presentano spesso complessità significative, in particolare in ambito fiscale. L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15026, pubblicata il 4 giugno 2025, fornisce un chiarimento essenziale sulla sorte del mandato di rappresentanza fiscale in caso di fusione per incorporazione di una società estera. Questa decisione è cruciale per la continuità degli obblighi e dei diritti IVA, inclusi i rimborsi, offrendo certezze agli operatori economici.
La controversia esaminata dalla Suprema Corte, originata da un ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato contro la società M., riguardava un'istanza di rimborso dell'eccedenza IVA presentata da un rappresentante fiscale per conto di una società non residente incorporata. La questione centrale era se la fusione della società mandante comportasse l'estinzione del mandato di rappresentanza fiscale, precludendo al rappresentante di agire per il rimborso. La Cassazione è stata chiamata a definire i limiti della continuità giuridica in tali operazioni.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15026/2025, ha offerto una risposta risolutiva, basandosi su principi cardine del diritto civile e tributario. La massima della sentenza stabilisce chiaramente:
In tema di IVA, la fusione per incorporazione di una società non residente nel territorio dello Stato non è causa di estinzione del mandato di rappresentanza fiscale della società incorporata, in quanto, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c., il mandato, che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, non si estingue per estinzione del mandante, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. (In una controversia nella quale la ricorrente, in veste di rappresentante fiscale, aveva avanzato, in nome e per conto della incorporata, istanza di rimborso dell'eccedenza IVA, la S.C. ha affermato che la circostanza che l'istanza di rimborso non fosse stata formulata in nome e per conto della incorporante non era idonea ad inficiare il diritto al rimborso del credito IVA, atteso che, da un lato, la società incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e, dall'altro, una tale irregolarità non è, comunque, tale da privare il soggetto passivo del diritto di ottenere il rimborso).
La decisione si fonda sull'articolo 1722, numero 4, del Codice Civile, che tutela la continuità del mandato relativo all'esercizio di un'impresa anche in caso di estinzione del mandante, purché l'attività prosegua. Questo principio è esteso alle fusioni, riconoscendo che l'incorporazione non interrompe la continuità dell'attività economica. L'articolo 2504-bis del Codice Civile, inoltre, sancisce la successione universale della società incorporante in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, trasferendo automaticamente i crediti IVA e la legittimazione al rimborso. Pertanto, un'irregolarità formale nella presentazione dell'istanza di rimborso non può precludere il diritto sostanziale al rimborso del credito IVA, in quanto la sostanza dell'operazione prevale sulla forma.
L'Ordinanza n. 15026/2025 offre importanti chiarimenti pratici:
L'Ordinanza n. 15026 del 2025 è un tassello fondamentale nel diritto tributario italiano. La Suprema Corte ha riaffermato la continuità dell'impresa e la successione universale, proteggendo il diritto al rimborso IVA e limitando l'impatto di mere irregolarità formali. Per le aziende e i professionisti, questa pronuncia è un richiamo all'importanza di una gestione attenta e informata delle operazioni straordinarie, garantendo la piena tutela dei propri diritti fiscali in un contesto sempre più globalizzato.