La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25192 del 2025 (depositata il 09/07/2025), ha emesso una decisione di particolare rilievo che illumina il rapporto tra la giustizia riparativa e l'iter del processo penale, specialmente quando gli esiti riparativi emergono in fasi avanzate del giudizio. Questa pronuncia, presieduta dal Dott. E. A. e con relatore la Dott.ssa M. S. V., rappresenta un punto fermo sull'obbligo del giudice di merito di valutare i benefici derivanti da un percorso di giustizia riparativa, anche se avviato e concluso dopo la sentenza di appello, ma prima della decisione definitiva della Suprema Corte.
L'introduzione della giustizia riparativa nel nostro ordinamento, in particolare con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), ha segnato un cambiamento paradigmatico. L'articolo 129-bis del Codice di Procedura Penale è diventato il fulcro di questa innovazione, definendo la giustizia riparativa come ogni programma, attuato su base volontaria, che mira a ricomporre il conflitto tra vittima e autore del reato, favorendo la riparazione del danno e la riconciliazione. Questo approccio complementare alla giustizia tradizionale non si limita alla punizione, ma cerca di ripristinare, per quanto possibile, l'equilibrio sociale e personale turbato dal reato, promuovendo la responsabilizzazione dell'autore e il riconoscimento della vittima.
I programmi di giustizia riparativa possono assumere diverse forme, dalla mediazione penale diretta tra vittima e reo, a incontri di gruppo, a forme indirette di riparazione. L'obiettivo primario è il raggiungimento di un "esito riparativo", che non è necessariamente un accordo economico, ma può concretizzarsi in scuse, impegni di condotta futura, o atti simbolici di riparazione.
La vicenda processuale che ha condotto alla sentenza n. 25192 del 2025 riguardava l'imputato D. P.M. L. P. Il punto cruciale è che il programma di giustizia riparativa è stato avviato e ha raggiunto un esito positivo in un momento particolare: successivamente alla sentenza della Corte d'Appello di Bari (pronunciata l'11/05/2023), ma nelle more del giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. In altre parole, quando la Cassazione si è trovata a decidere, l'esito riparativo era già stato raggiunto, ma non era stato valutato dai giudici di merito, semplicemente perché non esisteva ancora al momento della loro decisione.
Di fronte a questa situazione, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, disponendo che la Corte d'Appello rivaluti il caso alla luce del sopraggiunto esito riparativo. Questa decisione è di fondamentale importanza perché stabilisce un principio chiaro: l'efficacia della giustizia riparativa non può essere preclusa dalla tempistica processuale, purché l'esito sia raggiunto prima della pronuncia definitiva.
La Corte di cassazione deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver pronunciato tale decisione, abbia accolto la richiesta dell'imputato di avvio di un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. e, nelle more del giudizio di legittimità, sia pervenuta la relazione conclusiva circa l'esito riparativo raggiunto, dovendo essere verificata dal giudice di merito la sussistenza dei presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e degli altri benefici tempestivamente richiesti dalla difesa con la proposizione del gravame.
Questa massima della sentenza evidenzia un principio cardine del nostro sistema giuridico: la necessità di un'applicazione sostanziale della giustizia. In pratica, se un imputato intraprende un percorso di giustizia riparativa e ottiene un risultato positivo, questo non può essere ignorato solo perché è intervenuto dopo una certa fase processuale. La Cassazione impone al giudice di merito di "verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e degli altri benefici tempestivamente richiesti". Ciò significa che l'esito riparativo può incidere significativamente sulla quantificazione della pena o sull'applicazione di altre misure meno afflittive. L'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., che prevede una riduzione di pena per chi si è adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o ha risarcito interamente il danno, trova qui una sua diretta applicazione nel contesto della giustizia riparativa, la quale, per sua natura, mira proprio a tale risarcimento o attenuazione delle conseguenze.
La pronuncia della Cassazione ha un impatto significativo sia per gli imputati che per l'interpretazione del diritto penale. Essa rafforza il principio secondo cui il giudice deve considerare tutte le circostanze rilevanti ai fini della determinazione della pena e della concessione di benefici, anche quelle sopraggiunte. Tra i benefici che il giudice di merito dovrà valutare, in virtù dell'esito riparativo, rientrano:
È cruciale sottolineare che la richiesta di avvio del programma di giustizia riparativa deve essere stata "tempestivamente richiesta dalla difesa con la proposizione del gravame". Questo aspetto è fondamentale per evitare abusi e per garantire che l'iniziativa riparativa sia parte di una strategia difensiva legittima e non un mero espediente dilatorio. La sentenza sottolinea l'importanza che il giudice di merito verifichi l'effettività dell'esito riparativo e la sua genuinità, non solo la sua esistenza formale.
La sentenza n. 25192 del 2025 della Corte di Cassazione non è solo una pronuncia su un singolo caso, ma un chiaro segnale della direzione che il sistema giudiziario italiano sta prendendo. Essa ribadisce la centralità della giustizia riparativa come strumento per una giustizia più completa ed efficace, capace di andare oltre la mera repressione per abbracciare la riparazione e la riconciliazione. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a considerare sempre l'opportunità di percorsi riparativi, anche quando il processo sembra avviarsi alle sue fasi conclusive. Per i cittadini, è la conferma che il sistema penale è sempre più orientato a valorizzare la volontà di risarcire e di riappacificarsi, offrendo nuove opportunità per chi è chiamato a rispondere delle proprie azioni. In definitiva, un passo avanti verso una giustizia più umana e attenta alle dinamiche relazionali sottese al conflitto penale.