Stalking e aggravante dell'ammonimento: i chiarimenti della Cassazione nella sentenza n. 9395/2024

L’ordinanza n. 9395 del 2024, depositata il 6 marzo 2025, interviene su un tema centrale nel contrasto agli atti persecutori: la portata dell’aggravante prevista quando l’autore sia già stato ammonito dal questore ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/2009. La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’imputato, riaffermando un principio di diritto che amplia la sfera di tutela delle vittime di stalking.

Il cuore della decisione

La Suprema Corte conferma la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Trento, stabilendo che l’aggravante dell’ammonimento si applica anche quando la persona offesa dei nuovi fatti non coincida con la vittima originaria dell’episodio che aveva determinato l’ammonimento. La questione nasce prima della riforma introdotta dalla l. 168/2023, ma la Cassazione chiarisce che il principio vale anche retroattivamente.

In tema di atti persecutori, ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante dell'essere stato commesso il fatto da un soggetto già ammonito dal questore, non occorre, anche per i fatti commessi prima della modifica dell'art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, intervenuta con legge 24 novembre 2023, n. 168, che vi sia coincidenza tra la persona offesa e la vittima delle condotte che avevano dato origine all'ammonimento.

In altre parole, l’aggravante mira a dissuadere comportamenti reiterati e seriali, prescindendo dall’identità della vittima. La ratio è evidente: chi ignora l’ammonimento manifesta un pericolo sociale elevato che il legislatore vuole sanzionare più severamente.

Quadro normativo e riferimenti giurisprudenziali

  • Art. 612-bis c.p.: punisce gli atti persecutori con pena base da 1 a 6 anni.
  • Art. 8 d.l. 11/2009: disciplina l’ammonimento del questore.
  • L. 168/2023: ha esteso espressamente l’aggravante anche ai casi di vittime diverse, eliminando ogni dubbio interpretativo.

La sentenza in commento si inserisce in un solco già tracciato da precedenti pronunce, tra cui Cass. n. 1035/2022 e n. 639/2025, che avevano aperto alla lettura estensiva dell’aggravante. Con quest’ultimo arresto la Corte consolida l’orientamento, superando le residue incertezze applicative anteriori alla riforma del 2023.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati, magistrati e forze dell’ordine, il principio espresso comporta:

  • Maggiore facilità nel contestare l’aggravante, senza dover dimostrare la coincidenza delle vittime.
  • Pene più elevate per stalker recidivi, con effetti dissuasivi.
  • Più ampia tutela per potenziali nuove vittime, che non restano escluse dai benefici della norma.

Dal punto di vista difensivo, sarà cruciale concentrare le argomentazioni su altri profili – ad esempio l’idoneità a cagionare un perdurante stato d’ansia o il carattere abituale della condotta – poiché la linea difensiva basata sulla diversa identità della vittima risulta ormai recessiva.

Conclusioni

La sentenza n. 9395/2024 conferma l’approccio rigoroso della Cassazione verso il fenomeno dello stalking, armonizzando il sistema penale ante e post riforma 2023. Chi è già stato ammonito dal questore non potrà più sperare di evitare l’aggravante solo perché ha rivolto le proprie condotte persecutorie contro un’altra persona: il messaggio è chiaro e si muove nella direzione di una protezione effettiva e tempestiva delle vittime.

Studio Legale Bianucci