La sentenza n. 11198 del 26 aprile 2024 della Corte d'Appello di Milano offre importanti chiarimenti riguardo agli obblighi del datore di lavoro in materia di fondi pensione complementari, in particolare in relazione alla cessione d'azienda. Questo tema è di grande rilevanza sia per i lavoratori, che possono trovarsi a fronteggiare difficoltà nel recupero delle somme dovute, sia per i datori di lavoro, che devono navigare in un contesto normativo complesso.
Secondo quanto stabilito dalla Corte, se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, quest'ultimo rimane creditore nei confronti del datore di lavoro per l'importo corrispondente. In caso di cessione d'azienda, il nuovo datore di lavoro cessionario subentra nell'obbligo di versamento, come previsto dall'articolo 2112 del Codice Civile.
Un aspetto cruciale emerso dalla sentenza è la questione del fallimento del datore di lavoro cedente. In questo caso, il lavoratore potrebbe pensare di rivolgersi al Fondo di Garanzia Inps, previsto dal decreto legislativo n. 80 del 1992. Tuttavia, la Corte ha chiarito che non è possibile accogliere tale richiesta se il fallimento è dichiarato dopo la cessione dell'azienda. Questo perché manca il presupposto di sottoposizione del datore di lavoro cessionario a una delle procedure di cui all'articolo 1 del citato decreto.
Fondi pensione complementari - Obbligo del datore di lavoro di versamento al Fondo pensione delle quote di TFR maturando - Cessione di azienda ex art. 2112 c.c. - Subentro del cessionario nell'obbligo di versamento del cedente - Sussistenza - Fallimento del datore di lavoro cedente - Intervento del Fondo di Garanzia Inps ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992 - Richiesta d’intervento successiva alla cessione - Infondatezza - Ragioni. In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra ex art. 2112 c.c. il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini; ciò comporta, però, che non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato d.lgs.
In conclusione, la sentenza n. 11198 del 2024 rappresenta un importante chiarimento per tutti gli attori coinvolti nel rapporto di lavoro e nella gestione dei fondi pensione. L'obbligo di versamento delle quote di TFR, anche in caso di cessione d'azienda, resta un tema centrale, così come la necessità di tutelare i diritti dei lavoratori, che, in caso di inadempimento, possono rivolgersi al nuovo datore di lavoro. Tuttavia, è fondamentale che i lavoratori siano consapevoli dei limiti del Fondo di Garanzia Inps, per evitare delusioni in situazioni di difficoltà economica del cedente.