Raccomandata e presunzione di ricezione: la Cassazione con ordinanza n. 28297/2025 fa chiarezza sull'onere della prova

Le comunicazioni ufficiali rappresentano un tassello fondamentale nei rapporti giuridici, sia di natura civile che tributaria o amministrativa. Molto spesso l'efficacia di un atto o la decorrenza di un termine dipendono proprio dal momento in cui il destinatario riceve una determinata comunicazione. Ma cosa succede se il destinatario nega di aver ricevuto il plico o sostiene che la busta fosse vuota? Su questo delicato tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28297 del 24 ottobre 2025, delineando in modo netto i confini dell'onere della prova tra mittente e destinatario.

Il valore legale della ricevuta di spedizione

La pronuncia della Suprema Corte si sofferma sul valore probatorio della ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale. Secondo gli Ermellini, tale documento è sufficiente a far scattare una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, anche in assenza dell'avviso di ricevimento (la classica cartolina di ritorno). Questa presunzione si fonda sull'art. 1335 del Codice Civile e sulla presunta regolarità del servizio postale.

La massima della Cassazione

Vediamo nel dettaglio come si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 28297/2025:

La ricevuta di spedizione della lettera raccomandata o del telegramma, rilasciata dall'ufficio postale, costituiscono, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione stessa, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e della relativa conoscenza da parte di quest'ultimo ex art. 1335 c.c., spettando conseguentemente al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

L'inversione dell'onere della prova

Come evidenziato nella massima, una volta che il mittente ha dimostrato di aver spedito la raccomandata o il telegramma esibendo la ricevuta dell'ufficio postale, la palla passa interamente al destinatario. È quest'ultimo a dover fornire una prova contraria rigorosa. Non basta una semplice contestazione generica per superare la presunzione di conoscenza.

In particolare, il destinatario che intenda difendersi deve dimostrare:

  • Di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia dell'atto;
  • Che il plico recapitato era effettivamente vuoto al momento della consegna;
  • Che il contenuto della busta era del tutto diverso da quello che il mittente sostiene di aver inviato.

Si tratta di una prova complessa, volta a tutelare la buona fede del mittente e la certezza dei rapporti giuridici. Se il destinatario non riesce a fornire tale dimostrazione, l'atto si considera legalmente conosciuto a tutti gli effetti.

Conclusioni

L'ordinanza n. 28297/2025 della Corte di Cassazione riafferma un principio giurisprudenziale consolidato, che protegge l'affidamento dei cittadini e delle imprese nella regolarità delle spedizioni postali. Per evitare spiacevoli sorprese in sede di contenzioso, è fondamentale conservare con cura ogni ricevuta di spedizione, poiché essa costituisce lo scudo probatorio principale per dimostrare l'avvenuta comunicazione.

Studio Legale Bianucci