Le interdittive antimafia rappresentano uno dei baluardi più severi dell'ordinamento italiano nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale. Tuttavia, l'applicazione di tali misure solleva complessi interrogativi sul delicato equilibrio tra le esigenze di sicurezza pubblica e la tutela dei diritti individuali. Di recente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30659 del 20 novembre 2025, è intervenuta per fare chiarezza su un aspetto processuale di fondamentale importanza: l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice amministrativo che confermano un'interdittiva antimafia.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un provvedimento applicativo di interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia). Il ricorrente, W., rappresentato dall'avvocato C. A., si era opposto alla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che aveva rigettato il gravame contro il provvedimento prefettizio. Dinanzi alle Sezioni Unite, la difesa ha tentato di percorrere la via del ricorso straordinario per cassazione previsto dall'articolo 111, comma 7, della Costituzione, il quale garantisce sempre il ricorso per violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale.
La Suprema Corte ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso, statuendo un principio cardine attraverso la seguente massima:
E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro le sentenze del g.a. di rigetto dell'impugnazione dei provvedimenti applicativi di interdittive antimafia ex l. n. 159 del 2011, in quanto tali misure non determinano una limitazione della libertà personale, né in senso stretto - non venendo realizzate attraverso l'uso della coercizione fisica - né nel senso più ampio precisato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 30 del 1962, dal momento che, pur ammettendo il carattere di "stigma morale", non sono tali da comportare un totale assoggettamento della persona all'altrui potere.
Per comprendere la portata di questa decisione, occorre analizzare la nozione di "libertà personale" tutelata dall'articolo 13 della Costituzione. Secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, richiamato espressamente dagli Ermellini, la libertà personale non coincide genericamente con la libertà d'azione o d'impresa, ma tutela l'individuo da limitazioni fisiche o da degradazioni della dignità che comportino un totale assoggettamento all'altrui potere.
Nel caso delle interdittive antimafia, pur riconoscendo l'esistenza di un innegabile "stigma morale" e di pesanti ripercussioni sulla capacità economica del soggetto colpito, la Cassazione ha escluso che si configuri una lesione della libertà personale. Gli elementi chiave evidenziati dal collegio presieduto da P. D. includono:
Con questa importante pronuncia, le Sezioni Unite confermano il confine invalicabile tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria in materia di misure di prevenzione antimafia. Per le imprese e i soggetti colpiti da interdittiva, la tutela giurisdizionale resta pienamente garantita dinanzi ai tribunali amministrativi (TAR e Consiglio di Stato), senza possibilità di un ulteriore sindacato di legittimità da parte della Cassazione ordinaria, salvo i rari casi di motivi inerenti alla giurisdizione. Una decisione che consolida l'assetto delle tutele, ribadendo la specificità e la legittimità costituzionale degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata.