Quando un cittadino o un'impresa riceve un preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la reazione immediata è spesso quella di rivolgersi alla giustizia tributaria. Tuttavia, la determinazione del giudice competente non dipende dall'organo che emette l'atto, bensì dalla natura del credito sottostante. La Corte di Cassazione, con l'importante ordinanza n. 29686 del 10 novembre 2025, ha affrontato proprio questo delicato tema, tracciando un confine netto tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria in materia di agevolazioni pubbliche e recupero crediti.
La vicenda trae origine dall'erogazione di un finanziamento pubblico concesso ai sensi del d.lgs. n. 185 del 2000, volto a favorire l'autoimprenditorialità. A seguito del presunto inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario, l'ente concedente ha avviato le procedure di recupero del credito, culminate nella notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte del concessionario della riscossione. Il beneficiario ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, contestando il diritto di procedere. Si è così posto il problema di stabilire quale fosse il giudice munito di giurisdizione per decidere la controversia.
Spetta alla giurisdizione ordinaria (e non a quella tributaria) la controversia relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ove il credito non si fondi su una pretesa impositiva della P.A ma sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario di un finanziamento ex d.lgs. n.185 del 2000, trattandosi di domanda afferente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, senza coinvolgere la legittimità dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, quando la controversia riguarda l'inadempimento di obblighi legati a un finanziamento pubblico già concesso, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. I punti chiave espressi dalla Corte possono essere così riassunti:
Questo orientamento si pone in linea con la precedente giurisprudenza di legittimità (come Cass. S.U. n. 1946 del 2024), consolidando il principio per cui la natura della posizione soggettiva tutelata e l'origine del credito determinano il riparto di giurisdizione, a prescindere dallo strumento di riscossione utilizzato.
La pronuncia in commento offre un'importante guida pratica per i professionisti del diritto e per le imprese. Prima di impugnare un preavviso di iscrizione ipotecaria, è fondamentale analizzare attentamente la genesi del debito. Qualora la pretesa derivi dall'inadempimento di un contratto di finanziamento o di una sovvenzione pubblica, l'azione di opposizione dovrà essere incardinata dinanzi al giudice ordinario civile, evitando inutili e costosi errori di rito dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.