Il diritto di difesa rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento giuridico, garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Nel contesto del processo penale, tale diritto si concretizza in diverse fasi, tra cui quella delle indagini preliminari. Una delle sue espressioni più significative è la facoltà dell'indagato di richiedere di essere sottoposto a interrogatorio dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell'articolo 415-bis del Codice di Procedura Penale. Ma cosa succede se questo interrogatorio, pur richiesto, non viene espletato? E quali sono le conseguenze se, nonostante questa omissione, l'indagato sceglie di procedere con un rito alternativo come il giudizio abbreviato? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30358, depositata il 5 settembre 2025, offre importanti chiarimenti su queste delicate questioni, delineando i confini tra nullità processuali e rinunce implicite.
L'articolo 415-bis c.p.p. è una norma cardine che segna la transizione dalla fase delle indagini preliminari a quella dell'esercizio dell'azione penale. Con l'avviso di conclusione delle indagini, il Pubblico Ministero informa l'indagato e il suo difensore della possibilità di presentare memorie, produrre documenti, chiedere il compimento di atti di indagine o, appunto, di essere sottoposto a interrogatorio entro venti giorni. Questa previsione mira a garantire all'indagato la piena esplicazione del diritto di difesa, offrendogli un'ultima opportunità per chiarire la propria posizione o fornire elementi utili prima che il PM decida se chiedere il rinvio a giudizio.
L'interrogatorio richiesto in questa fase non è un mero atto formale; è un momento cruciale in cui l'indagato può confrontarsi direttamente con l'accusa, esercitando appieno il suo diritto di replica. La sua omissione, quindi, non è priva di conseguenze, potendo compromettere l'equilibrio processuale e le garanzie difensive.
La questione centrale affrontata dalla Cassazione nella sentenza 30358/2025, nel caso che ha visto coinvolto l'imputato S. F., riguarda proprio l'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato dopo l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli aveva rigettato il ricorso, e la Suprema Corte, con Presidente D. M. G. ed Estensore S. V., ha confermato tale orientamento. La massima della sentenza chiarisce inequivocabilmente la natura e gli effetti di tale omissione:
L'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.
Questa statuizione è di fondamentale importanza. La Cassazione riconosce che l'omissione dell'interrogatorio richiesto integra una