Le questioni di diritto di famiglia con implicazioni transnazionali, specialmente quelle relative agli obblighi di assistenza e mantenimento, sono complesse. La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31757 del 2025, ha offerto chiarimenti cruciali sui limiti della giurisdizione penale italiana in tali contesti, divenendo un riferimento indispensabile per chi opera nel settore.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare, sanzionata dall'articolo 570 del Codice Penale, tutela i soggetti deboli della famiglia. Tuttavia, quando l'avente diritto alla prestazione dimora stabilmente all'estero, sorge la questione della giurisdizione del giudice italiano. L'articolo 6 c.p. stabilisce il principio di territorialità: un reato è commesso in Italia se l'azione, l'omissione o l'evento si verifica, anche solo in parte, sul territorio. L'individuazione del luogo di consumazione per un'omissione di mantenimento internazionale è complessa.
La Sentenza n. 31757 del 2025, emessa dalla Sesta Sezione Penale (Presidente Dott. F. G., Estensore Dott.ssa I. M.), ha rigettato il ricorso nel caso dell'imputato S. P.M. L. N., stabilendo un principio chiaro in materia di difetto di giurisdizione.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l'avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all'estero e non sussistano condotte, finalizzate a sottrarsi o a precostituire ostacoli all'adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee ad integrare il criterio di collegamento di cui all'art. 6 cod. pen.
In sintesi, la Corte stabilisce il difetto di giurisdizione italiana se il beneficiario risiede stabilmente all'estero e l'obbligato non ha compiuto azioni attive sul suolo italiano per sottrarsi o ostacolare il pagamento. Il mero mancato invio di denaro, senza condotte specifiche in Italia (es. nascondere beni o falsificare documenti), non radica la giurisdizione penale italiana. È indispensabile un "criterio di collegamento" effettivo: una condotta attiva dell'imputato in Italia che configuri il reato nel nostro Stato.
La pronuncia chiarisce che il semplice inadempimento, quando il beneficiario è all'estero, non basta per la giurisdizione penale italiana. È indispensabile che l'obbligato abbia posto in essere sul territorio nazionale condotte specifiche e attive, quali:
Senza tali condotte "colleganti", il reato non rientra nella competenza del giudice italiano. Questa interpretazione è in linea con precedenti giurisprudenziali (es. Sentenza n. 8613 del 2020), distinguendo l'omissione pura dall'atto attivo che ne impedisce l'adempimento. Solo quest'ultimo, se commesso in Italia, può attrarre la giurisdizione.
La Sentenza n. 31757 del 2025 illumina le questioni di mantenimento transnazionale. Chiarisce che la sola residenza italiana dell'obbligato non basta per la giurisdizione penale, richiedendo condotte attive sul territorio nazionale volte a sottrarsi o ostacolare l'adempimento. Questo principio tutela il diritto di difesa e la corretta applicazione della territorialità. Per le vittime, in assenza di tali condotte in Italia, sarà necessario rivolgersi alle autorità estere o attivare strumenti di cooperazione internazionale (es. Regolamento CE n. 4/2009). La consulenza legale specializzata è cruciale per navigare il diritto internazionale privato e penale e tutelare i propri diritti.