Affidamento Condiviso e Distanza Geografica: La Chiarezza della Cassazione (Ordinanza n. 16280/2025)

Nel delicato panorama del diritto di famiglia, l'affidamento dei figli minori rappresenta uno degli aspetti più complessi e sentiti, dove l'equilibrio tra i diritti dei genitori e, soprattutto, il superiore interesse del minore deve essere attentamente bilanciato. La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 16280 del 17 giugno 2025, ha offerto un'ulteriore, preziosa chiarificazione sui criteri che guidano le decisioni in materia di affidamento condiviso, ponendo l'accento sulla sua natura di principio generale e sulle limitate eccezioni.

Questa pronuncia, che ha rigettato un ricorso avverso una decisione della Corte d'Appello di Milano del 5 dicembre 2023 nel caso che ha visto coinvolti D. A. M. e C., si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato, ma ribadisce con forza concetti fondamentali che meritano di essere approfonditi.

Il Principio dell'Affidamento Condiviso: Una Regola Flessibile ma Robusta

L'ordinamento italiano, attraverso l'articolo 337-ter del Codice Civile, stabilisce che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questo principio si traduce nella regola dell'affidamento condiviso, che rappresenta la modalità ordinaria di esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione o divorzio.

La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 16280/2025, sottolinea che a tale regola può derogarsi solo in presenza di circostanze eccezionali. Non basta una semplice difficoltà o un disaccordo tra i genitori; la deroga è ammissibile unicamente se l'applicazione dell'affidamento condiviso dovesse risultare "pregiudizievole per l'interesse del minore". Questa precisazione è cruciale, poiché sposta il focus dall'idoneità di un singolo genitore a una valutazione più ampia sull'impatto complessivo sull'equilibrio e sul benessere del bambino.

In tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

Come chiaramente espresso nella massima, la pronuncia di affidamento esclusivo non può essere basata solo sulla riconosciuta idoneità del genitore affidatario. È invece richiesta una motivazione "anche in negativo" che evidenzi l'inidoneità educativa o una manifesta carenza dell'altro genitore. Questo significa che il giudice deve accertare non solo chi sia il genitore più adatto, ma anche perché l'altro genitore non lo sia, o perché la sua partecipazione all'affidamento condiviso sarebbe dannosa per il minore.

La Distanza Geografica tra i Genitori: Un Falso Ostacolo?

Un altro punto fondamentale chiarito dall'Ordinanza n. 16280/2025 riguarda la rilevanza della distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori. Spesso, nei casi di separazione o divorzio, uno dei genitori decide di trasferirsi in un'altra città o regione, generando preoccupazioni circa la fattibilità dell'affidamento condiviso. La Cassazione è perentoria su questo aspetto: l'affidamento condiviso "non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori".

Ciò significa che la distanza, di per sé, non è un motivo sufficiente per negare l'affidamento condiviso e optare per quello esclusivo. La Corte ribadisce che la distanza "può incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore". In altre parole, la lontananza non pregiudica il principio dell'affidamento condiviso, ma impone una maggiore flessibilità e creatività nella definizione del calendario di visita e delle modalità di incontro, come previsto dall'articolo 337-quater del Codice Civile.

In questi contesti, i giudici sono chiamati a definire soluzioni che, pur tenendo conto della distanza, garantiscano al minore la possibilità di mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori. Ciò può tradursi in:

  • Periodi di permanenza più lunghi con un genitore, compensati da periodi altrettanto estesi con l'altro (es. durante le vacanze scolastiche).
  • Utilizzo di strumenti tecnologici per le comunicazioni a distanza (videochiamate, messaggi).
  • Condivisione delle spese di viaggio e di trasporto del minore.
  • Flessibilità nelle modalità di incontro, adattate alle esigenze logistiche.

L'obiettivo è sempre quello di minimizzare il disagio per il minore e massimizzare la sua opportunità di vivere pienamente il rapporto con entrambi i genitori, anche a fronte di sfide logistiche.

Le Conclusioni: L'Interesse Superiore del Minore al Centro

L'Ordinanza n. 16280/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante monito per tutti gli operatori del diritto e, soprattutto, per i genitori coinvolti in procedimenti di separazione o divorzio. Il principio dell'affidamento condiviso non è un mero tecnicismo legale, ma la traduzione di un diritto fondamentale del minore a crescere con il contributo di entrambi i genitori.

La possibilità di derogare a tale principio è circoscritta a situazioni in cui l'interesse del minore sia effettivamente e gravemente compromesso, e non può essere giustificata da mere difficoltà logistiche o da conflittualità non pregiudizievoli per il benessere psicofisico dei figli. La giurisprudenza continua a ribadire che la valutazione deve essere sempre e solo incentrata sull'interesse superiore del minore, che rimane la bussola di ogni decisione in ambito familiare. Per qualsiasi dubbio o necessità di assistenza legale, è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in diritto di famiglia, in grado di navigare queste complesse dinamiche con competenza e sensibilità.

Studio Legale Bianucci