L'Ordinanza n. 17508 del 29 giugno 2025 della Corte di Cassazione fornisce un chiarimento essenziale sull'applicazione dell'art. 2467 c.c. nella liquidazione controllata. La pronuncia, nel caso tra R. (S. G.) e B. (C. R.), affronta se i finanziamenti dei soci, pur postergati, debbano essere inclusi nel calcolo dei "debiti scaduti e non pagati" per l'accesso a tale procedura del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, c.c.i.i.).
L'articolo 2467 del Codice Civile prevede la postergazione dei finanziamenti dei soci: se un socio finanzia la propria società in squilibrio finanziario, il suo credito viene soddisfatto solo dopo tutti gli altri creditori sociali. Questa norma tutela i creditori esterni. Il Codice della Crisi d'Impresa (c.c.i.i.) ha introdotto la liquidazione controllata (artt. 268 e ss.) per i debitori sovraindebitati. L'ammissione dipende dall'ammontare dei "debiti scaduti e non pagati" (art. 268, comma 2, c.c.i.i.). La questione era se i crediti dei soci, pur postergati, rientrassero in questo computo.
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 17508 del 29 giugno 2025, ha fornito una risposta inequivocabile. La massima della sentenza, che riportiamo integralmente, afferma:
In tema di liquidazione controllata, la postergazione del credito del socio ex art. 2467 c.c., configurandosi quale condizione d'inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del "finanziamento", non esclude il debito della società che, quando non viene soddisfatto entro il termine previsto, è, a tutti gli effetti giuridici, un debito "scaduto", seppure ancora inesigibile fino alla permanenza dell'impedimento previsto da detto articolo; ne consegue di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati indicato dall'art. 268, comma 2, c.c.i.i. per l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione controllata.
Questa pronuncia chiarisce che la postergazione rende il credito del socio temporaneamente inesigibile, ma non ne altera la natura di debito. Se non pagato entro la scadenza, è un "debito scaduto". L'inesigibilità sospende l'azione di recupero, non annullando l'obbligazione. Le implicazioni dirette sono:
La decisione della Cassazione è cruciale per la gestione delle crisi d'impresa. Sottolinea l'importanza di una gestione oculata dei finanziamenti soci: anche se postergato, il loro credito contribuisce alla soglia di indebitamento per l'accesso alle procedure concorsuali. Questo promuove maggiore trasparenza e un approccio rigoroso nella valutazione dello stato di crisi. L'Ordinanza n. 17508/2025 rafforza la certezza del diritto e la tutela dei creditori. Soci, amministratori e professionisti sono chiamati a considerare attentamente questa pronuncia.