Concordato Minore e Fondo Spese: La Cassazione 17721/2025 Riscrive le Regole sull'Inammissibilità

Il Codice della Crisi d'Impresa (CCII) ha introdotto il concordato minore per professionisti e piccole imprese in difficoltà, mirando alla continuità. La Sentenza n. 17721 del 30 giugno 2025 della Cassazione, presieduta dal Dott. F. M. e relatore la Dott.ssa V. P., chiarisce le conseguenze dell'inottemperanza all'obbligo di deposito di un fondo spese per il commissario giudiziale. Una pronuncia cruciale che privilegia la sostanza sulla forma.

Il Fondo Spese nel Concordato Minore: Ostacolo o Parametro?

Il concordato minore (artt. 74 e ss. CCII) è una procedura semplificata di risanamento. Il commissario giudiziale, nominato in sostituzione dell'OCC, vigila sul piano e genera costi. L'art. 78, comma 2-bis, CCII, consente al giudice di richiedere un fondo spese. La domanda è se la sua mancata costituzione possa automaticamente rendere inammissibile la procedura.

La Sentenza 17721/2025: Il Principio della Cassazione

Il Tribunale di Palermo (18 dicembre 2023) aveva dichiarato inammissibile una domanda di concordato minore, presumibilmente per la mancata costituzione del fondo. La Cassazione, con la sentenza qui analizzata, ha fornito un'interpretazione più elastica e sostanziale. Ecco la massima:

In tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell'attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i., il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l'inosservanza del termine assegnato pur se qualificato come perentorio) integri in sé una causa di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. e), c.c.i.i.

La Cassazione chiarisce che la mancata costituzione del fondo spese, anche con termine perentorio, non comporta inammissibilità o revoca automatica. Il focus si sposta dall'adempimento formale alla valutazione complessiva della fattibilità del piano. L'inadempienza è un elemento che il giudice considera nell'analisi della capacità del debitore di sostenere i costi, come indicato nella relazione dell'OCC (art. 76, comma 2, lett. e), CCII). Non un blocco definitivo, ma un segnale per un'indagine approfondita sulla sostenibilità economica del progetto.

Implicazioni Pratiche: Verso una Valutazione di Merito

  • Per il Debitore: Maggiore flessibilità. Difficoltà temporanee nel versamento non precludono automaticamente il concordato. Cruciale resta la dimostrazione della sostenibilità economica del piano.
  • Per il Giudice: Richiede un'analisi di merito, valutando la condotta del debitore in relazione ai costi e alla fattibilità generale del piano.

La Corte enfatizza il bilanciamento tra esigenze procedurali e l'obiettivo di risanamento e continuità (art. 47 CCII).

Conclusioni: La Sostanza Prevale sulla Forma

La Sentenza n. 17721 del 2025 rafforza un'interpretazione del Codice della Crisi d'Impresa orientata al favor per la soluzione della crisi. Chiarisce che la mancata costituzione del fondo spese non è causa di inammissibilità automatica, ma un elemento da ponderare nella valutazione sulla fattibilità del piano. Un approccio che privilegia la sostanza sulla forma, offrendo ai debitori una concreta opportunità di risanamento, purché il loro progetto sia effettivamente realizzabile e sostenibile.

Studio Legale Bianucci