Competenza Territoriale nei Procedimenti sui Minori: L'Ordinanza della Cassazione 11622/2025 e il Trasferimento Illecito della Residenza

La tutela dei minori è prioritaria nel diritto di famiglia. L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11622 del 3 maggio 2025 chiarisce un aspetto cruciale: la competenza territoriale del giudice quando la residenza di un figlio cambia. La pronuncia analizza l'articolo 473-bis.11 del Codice di Procedura Civile, introdotto dalla Riforma Cartabia, delineando i confini del trasferimento di residenza e le sue implicazioni giurisdizionali.

Residenza Abituale e Protezione dal Trasferimento Non Consensuale

La legge italiana stabilisce che la competenza territoriale per i procedimenti sui minori spetta al tribunale nel cui circondario il minore ha la sua "residenza abituale". L'articolo 473-bis.11 c.p.c. introduce una deroga per prevenire trasferimenti "illeciti", ovvero spostamenti avvenuti senza il consenso di uno dei genitori. L'obiettivo è impedire che un genitore modifichi unilateralmente la giurisdizione, ostacolando i rapporti con l'altro.

Nei procedimenti in materia di minori, è territorialmente competente il tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale, salvo che la stessa sia stata trasferita illecamente, ossia senza il consenso di uno dei genitori, poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., anche se si instaura un nuovo habitat con tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove la domanda sia formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della precedente residenza abituale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del disposto dell'art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte c.p.c., poiché, a fronte di un rapporto sentimentale gravemente compromesso, il centro della vita del minore si era radicato presso la casa dei nonni materni, in Siracusa, anziché nel luogo di lavoro del padre, in Milano, e tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano stati effettuati consensualmente).

La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 11622/2025, conferma che, anche se un minore consolida una nuova residenza abituale, se il trasferimento è avvenuto senza il consenso di uno dei genitori e la questione è sollevata entro un anno, la competenza rimane in capo al giudice della precedente residenza. Questo meccanismo protegge il genitore non consenziente.

Il Consenso Genitoriale: La Chiave della Decisione

Il caso esaminato dalla Cassazione è chiarificatore. Il minore si era stabilito presso i nonni materni a Siracusa, mentre il padre, S., lavorava a Milano. La madre, B., aveva effettuato spostamenti in Sicilia. La Corte ha dovuto stabilire se tale trasferimento fosse "illecito" ex art. 473-bis.11 c.p.c.

La Suprema Corte ha escluso l'applicazione della deroga per il trasferimento illecito. Nonostante il rapporto tra i genitori fosse "gravemente compromesso", la Corte ha accertato che tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano avvenuti consensualmente. Questo è il fulcro della decisione: l'esistenza del consenso dell'altro genitore ha precluso la qualificazione di "trasferimento illecito", radicando la competenza nel luogo della nuova residenza abituale del minore (Siracusa). La pronuncia evidenzia come il consenso sia l'elemento discriminante, rimarcando l'importanza di un accordo condiviso tra i genitori per le decisioni sulla vita dei figli.

Punti Chiave per i Genitori

L'Ordinanza n. 11622/2025 offre indicazioni fondamentali:

  • Consenso prioritario: Ogni trasferimento significativo della residenza del minore richiede il consenso esplicito di entrambi i genitori.
  • Termine di decadenza: In caso di trasferimento senza consenso, il genitore non consenziente ha un anno per contestare lo spostamento e chiedere il mantenimento della competenza originaria.
  • Stabilità del minore: La normativa mira a proteggere la stabilità e la continuità della vita del minore, prevenendo decisioni unilaterali destabilizzanti.
  • Riforma Cartabia: L'art. 473-bis.11 c.p.c. è una novità introdotta dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) per razionalizzare i procedimenti in materia familiare.

Conclusioni: L'Interesse del Minore al Centro

L'Ordinanza della Cassazione n. 11622 del 2025 chiarisce un principio cardine: la competenza territoriale nei procedimenti sui minori è legata alla loro residenza abituale, ma è temperata da un meccanismo di protezione per i trasferimenti non consensuali. Solo l'assenza di consenso genitoriale qualifica un trasferimento come "illecito", mantenendo la competenza del giudice della precedente residenza. Ciò rafforza la necessità di un accordo tra i genitori o di un'autorizzazione giudiziale per le decisioni che incidono sulla vita dei figli, ponendo sempre al centro l'interesse superiore del minore.

Studio Legale Bianucci