La pronuncia della Prima Sezione penale n. 13512 depositata il 7 aprile 2025 rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico interpretativo dell’art. 368 c.p. Ancora una volta la Suprema Corte ribadisce che la tutela dell’onorabilità individuale e il corretto funzionamento della giustizia non tollerano zone d’ombra: la calunnia può configurarsi anche quando l’autorità già conosca il fatto-reato, purché non siano state formalmente elevate imputazioni né aperto un processo. Vediamo perché la Corte ha rigettato il ricorso proposto da K. P. M. P. S. e quali implicazioni pratiche derivano dalla decisione.
La vicenda trae origine da dichiarazioni rese dall’imputato nei confronti di un soggetto già sottoposto a misura precautelare. Tali dichiarazioni, seppur relative a un fatto noto, sono state ritenute menzognere dagli inquirenti. In assenza di una formale contestazione di reato, la Procura aveva tuttavia avviato indagini preliminari. La Corte d’assise d’appello di Firenze, con sentenza del 5 giugno 2024, confermava la condanna per calunnia. Il ricorrente invocava l’insussistenza dell’elemento oggettivo, sostenendo che la notitia criminis fosse già agli atti e che ciò escludesse la possibilità di «incolpare» nuovamente la persona offesa.
Il delitto di calunnia è configurabile anche nel caso in cui l'incolpazione menzognera riguardi un reato già portato a conoscenza dell'autorità, a condizione che non vi siano già state l'elevazione dell'imputazione e l'instaurazione del processo. (Fattispecie relativa a dichiarazione contenente accuse calunniose nei confronti di soggetto attinto da misura precautelare non ancora sottoposta al vaglio del giudice).
La Corte chiarisce che ciò che rileva non è la novità della notizia criminis, bensì l’effetto di una falsa accusa formalmente rivolta a un innocente. Finché l’autorità giudiziaria non ha esercitato l’azione penale, l’incolpazione mente ancora «in bilico» tra le indagini e l’eventuale rinvio a giudizio. P. S. ha dunque posto in essere una condotta capace di avviare (o rafforzare) un procedimento ingiusto, integrando l’offesa all’amministrazione della giustizia che l’art. 368 c.p. vuole prevenire.
Alla luce di questi principi, professionisti e cittadini devono prestare massima attenzione nella redazione di querele o dichiarazioni ai sensi dell’art. 351 c.p.p. L’utilizzo strumentale del processo penale rischia di trasformarsi in un boomerang.
La sentenza si inserisce in un filone consolidato: già Cass. n. 29579/2011, n. 14761/2018 e n. 20064/2024 avevano affermato la stessa linea, mentre le Sezioni Unite (n. 8544/2020; n. 33583/2015) hanno fornito il quadro sistematico, collegando la calunnia alla necessità di preservare il giusto processo ex art. 111 Cost. In chiave eurounitaria, l’art. 6 CEDU impone agli Stati di prevenire processi ingiusti e, quindi, anche le denunce mendaci che ne costituiscono l’innesco.
La Cassazione n. 13512/2025 ribadisce che la finestra temporale tra indagine e imputazione è terreno fertile per la calunnia. L’insegnamento è duplice: da un lato, l’autorità giudiziaria ottiene un parametro netto per distinguere le denunce legittime da quelle strumentali; dall’altro, chi intende segnalare un reato deve farlo con scrupolo, consapevole che dichiarazioni infondate possono tradursi in responsabilità penale. Per gli operatori del diritto, la sentenza rappresenta un utile vademecum per valutare la sussistenza del delitto di calunnia nelle fasi preliminari del procedimento.