• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 8295 4969
  • info@studiolegalebianucci.it

L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta uno dei momenti più critici del procedimento penale, perché incide immediatamente sulla libertà personale dell’indagato. La sentenza della Corte di cassazione n. 14834 del 2025 affronta proprio il tema del riesame ex art. 309 c.p.p., chiarendo se anche il difensore — munito di procura speciale — possa chiedere il rinvio dell’udienza per esigenze difensive. La Suprema Corte, dichiarando infondata la censura di illegittimità costituzionale, conferma un’impostazione rigorosa: solo l’indagato può domandare il differimento. Vediamo perché.

Il contesto normativo: art. 309 c.p.p. e tutela della libertà personale

L’art. 309 disciplina il controllo del tribunale del riesame sulle misure coercitive. Il comma 9-bis — introdotto dal d.l. 92/2014 — consente il rinvio dell’udienza «in presenza di giustificati motivi», ma attribuisce tale facoltà esclusivamente alla persona sottoposta alla misura. L’avvocatura ha sollevato, nel tempo, dubbi di costituzionalità per possibile violazione dell’art. 24 Cost., che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

I punti chiave della sentenza 14834/2025

In tema di impugnazioni cautelari, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell'indagato o dell'imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell'udienza per documentare l'attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito, onde verificare la possibilità della sua sottoposizione a trattamento curativo presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, posto che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositive di misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertà personale, sicché la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, in presenza di giustificati motivi, è riconosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale. Commento: la Corte ribadisce che l'urgenza del riesame, funzionale a evitare una compressione prolungata della libertà, giustifica la limitazione soggettiva. Secondo i giudici, soltanto l'indagato rischia di subire un pregiudizio concreto dal rinvio; pertanto, l’avvocato non può autonomamente posticipare l’udienza neppure con procura speciale. Viene così salvaguardato un bilanciamento tra rapidità del controllo giudiziale e diritto di difesa, che resta comunque garantito dalla possibilità dell’assistito di esprimere personalmente la richiesta.

La decisione richiama precedenti conformi (Cass. 13569/2012; 7403/2020; 14675/2018), creando un fil rouge giurisprudenziale: l’indagato è titolare esclusivo della facoltà di differimento. Ne segue che un eventuale impedimento del difensore, salvo casi di forza maggiore che coinvolgano anche l’assistito, non basta a sospendere l’udienza.

Implicazioni pratiche per avvocati e indagati

La pronuncia ha ricadute operative importanti:

  • L’avvocato deve ottenere una richiesta espressa di differimento sottoscritta dall’indagato, meglio se congiunta a motivazione dettagliata.
  • In ipotesi di patologie come la tossicodipendenza, è opportuno predisporre in anticipo le certificazioni mediche, per evitarne la produzione tardiva.
  • Il rischio di inammissibilità degli appelli cautelari per vizi formali resta elevato: massima attenzione, quindi, alla tempestività del deposito.
  • Restano salvi gli altri rimedi, quali l’istanza di revoca o sostituzione della misura ex art. 299 c.p.p. o la sollecitazione di percorsi terapeutici ex art. 275, comma 4.

Conclusioni

La Cassazione n. 14834/2025 conferma che la fase del riesame deve svolgersi celermente, senza possibilità per il difensore di rallentarla autonomamente. L’interpretazione si fonda sull’idea che la libertà personale esiga un controllo rapido più che un differimento volto a integrare la prova. La sfida per gli avvocati penalisti sarà dunque coniugare la tempestività con la completezza degli elementi difensivi, mantenendo sempre al centro il mandato e la volontà effettiva dell’assistito.

Studio Legale Bianucci