• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 8295 4969
  • info@studiolegalebianucci.it

La Corte di Cassazione, Sezione II penale, con la sentenza n. 15115 depositata il 16 aprile 2025, torna sul delicato rapporto tra querela e reato continuato, offrendo indicazioni preziose per avvocati, P.M. e soggetti offesi. La decisione supera precedenti orientamenti oscillanti e incide direttamente sulla strategia difensiva e sull’operatività degli uffici di Procura.

Il caso sottoposto alla Corte

L’imputato S. G. era stato condannato in appello per più condotte illecite unificate sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. La persona offesa aveva sporto querela dopo il primo fatto, ma prima che si perfezionasse il secondo episodio. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva rigettato l’eccezione difensiva di tardività dell’azione penale, ritenendo la querela valida per tutte le condotte. Il ricorso in Cassazione lamentava violazione degli artt. 120 e 124 c.p., sostenendo che una nuova querela fosse indispensabile per i fatti successivi.

Il principio di diritto affermato

In tema di reato continuato, la querela proposta dopo il primo fatto-reato e antecedentemente al perfezionamento del secondo esplica i suoi effetti anche in ordine a quest’ultimo, atteso che l’atto di impulso dell’azione penale è, in tal caso, riferibile a un unico reato, di cui la persona offesa non poteva prevedere l’evoluzione all’atto della proposizione della querela.

Commento: la Corte valorizza l’unitarietà sostanziale del reato continuato. Finché la serie criminosa non si è esaurita, la volontà punitiva espressa con la prima querela è sufficiente. Sarebbe irragionevole, sottolinea la Cassazione, costringere la vittima a inoltrare denunce plurime per ogni episodio non ancora conosciuto o non prevedibile, con il rischio di frustrare la tutela penale e aggravare la vittimizzazione secondaria.

Profili pratici e coordinamento con l’art. 124 c.p.

  • Decorrenza del termine di querela: il termine di tre mesi dell’art. 124 c.p. decorre dal giorno in cui la persona offesa ha notizia di ciascun fatto, ma la Cassazione precisa che un’unica querela, depositata tra i primi due episodi, copre anche gli ulteriori, purché si tratti dello stesso disegno criminoso.
  • Onere probatorio: spetta al Pubblico Ministero dimostrare l’esistenza del vincolo della continuazione; la difesa potrà contrastarlo provando l’autonomia delle condotte.
  • Precedenti giurisprudenziali: la pronuncia si discosta dalle sentenze nn. 183/2008 e 41275/2015, che richiedevano querele successive, e si allinea invece a Cass. 48268/2016 e 31996/2018.

Ne deriva un favor querelae che agevola la persona offesa e, al contempo, garantisce l’efficienza dell’azione penale, riducendo il rischio di improcedibilità per difetto di querela.

Conclusioni

La sentenza n. 15115/2025 fornisce un tassello importante alla disciplina del reato continuato, affermando che la querela tempestivamente presentata tra il primo e il secondo episodio vale per l’intera sequenza criminosa. Per i professionisti del diritto penale è un richiamo a verificare sempre tempi e modalità di proposizione della querela, ma anche a valutare con attenzione l’esistenza del vincolo teleologico tra le condotte. La massima, benché chiara, non esonera dall’esame concreto del caso: resta imprescindibile accertare la prevedibilità soggettiva e la connessione oggettiva fra i fatti, affinché l’azione penale possa legittimamente proseguire.

Studio Legale Bianucci