Prova scientifica e pubblicazioni non depositate: la Cassazione penale n. 15486/2025 fa chiarezza sull’utilizzabilità

Quando un perito o un consulente tecnico fonda le proprie conclusioni su studi scientifici che non vengono materialmente prodotti in giudizio, la loro utilizzabilità è compromessa? La Terza Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 15486 del 21 marzo 2025 (dep. 18 aprile 2025), risponde a questo interrogativo annullando con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Torino. Il verdetto, destinato a incidere sulle prassi di tutti i Tribunali, si inserisce nel solco di precedenti quali Cass. 45935/2019 e 43845/2022, ma introduce utili precisazioni per la gestione della prova scientifica in aula.

Il fatto processuale e la questione controversa

Nella vicenda esaminata, le conclusioni di un esperto nominate dalle parti facevano ampio riferimento a ricerche pubblicate su riviste specialistiche straniere. Tali articoli, però, non erano stati allegati né prodotti nel fascicolo dibattimentale. La difesa dell’imputato eccepiva l’inutilizzabilità della perizia, invocando la violazione degli artt. 220, 501 e 546, comma 1, lett. e) c.p.p., nonché il principio del contraddittorio sancito dall’art. 111 Cost. La Corte d’Appello aveva respinto l’eccezione, valorizzando la rilevanza scientifica delle fonti citate. Da qui il ricorso in Cassazione.

Il principio di diritto affermato

In tema di prova scientifica, il riferimento del consulente tecnico o del perito a pubblicazioni o studi non prodotti nel fascicolo dibattimentale non incide sull'utilizzabilità degli stessi, attenendo al profilo dell'attendibilità delle conclusioni rassegnate dall'esperto che, in quanto fondate su dati non controllabili, impongono al giudice di valutarle, tenendo conto di tale limite.

La Corte distingue così due piani: da un lato, l’utilizzabilità processuale della relazione peritale (che rimane integra); dall’altro, la sua attendibilità, che può essere ridimensionata se i dati scientifici richiamati restano «non controllabili» dalle parti. Non si tratta, quindi, di un vizio assoluto che travolge la prova, ma di un limite valutativo che l’organo giudicante è tenuto a esplicitare in motivazione, ai sensi dell’art. 192 c.p.p.

Implicazioni pratiche per difesa e accusa

  • Onere motivazionale del giudice: il giudice di merito deve dare conto dell’esistenza di riferimenti non verificabili e spiegare perché, nonostante ciò, ritenga affidabili (o meno) le conclusioni dell’esperto.
  • Strategie difensive: l’avvocato potrà non limitarsi a eccepire l’inutilizzabilità, ma dovrà smontare la credibilità del lavoro peritale o chiedere, ex art. 227, comma 5, c.p.p., un approfondimento istruttorio.
  • Ruolo del pubblico ministero: il PM, specie in materia di reati ambientali e sanitari, dovrà valutare l’opportunità di produrre i paper scientifici richiamati, per evitare contestazioni sulla verificabilità dei dati.
  • Best practice per i consulenti: allegare sempre le fonti citate, o depositarle successivamente ai sensi dell’art. 501 c.p.p., facilitando così il contraddittorio e la tenuta in Cassazione.

Non va dimenticato, infine, il rilievo sistematico del principio: esso si colloca nel dialogo tra esigenze di celerità del processo e diritto delle parti all’esame critico della prova, in linea con l’art. 6 CEDU e con la giurisprudenza di Strasburgo sul fair trial.

Conclusioni

La sentenza n. 15486/2025 ribadisce che, nel processo penale, l’inutilizzabilità è categoria da applicare in modo rigoroso e non dilatabile a ogni carenza probatoria. Quando mancano gli studi citati dal perito, la prova resta formalmente valida, ma il suo peso persuasivo dipende dalla capacità del giudice di dar conto delle eventuali zone d’ombra. Per i professionisti del foro, ciò significa spostare il focus dalla mera eccezione procedurale a un confronto sostanziale sul metodo scientifico adottato, rafforzando il diritto di difesa e la qualità del giudizio.

Studio Legale Bianucci