Quando il Comune rifiuta senza giustificazione di stipulare una convenzione di lottizzazione già preceduta dall’approvazione del piano, il risarcimento non coincide con il profitto che il progetto avrebbe prodotto. La Cassazione, nell’ordinanza n. 9960 del 12 aprile 2024, lo riferisce all’interesse a non essere coinvolti in un’operazione rivelatasi inutile. Occorre però dimostrare un danno concreto: nel giudizio esaminato il ricorso della società è stato rigettato ed è rimasta ferma la decisione che aveva escluso ogni somma risarcibile.
La controversia riguardava una società proprietaria di un terreno e un piano di lottizzazione approvato dal consiglio comunale. Il Comune non aveva poi stipulato la convenzione. La responsabilità dell’ente per quel rifiuto era stata accertata con una pronuncia ormai definitiva: il giudizio successivo verteva sulla determinazione del risarcimento.
Il Tribunale aveva riconosciuto alcune spese, tra cui una parte del prezzo di acquisto del terreno e costi tecnici per il piano. La Corte d’appello di Palermo aveva invece escluso l’esistenza di danni risarcibili. La società si era rivolta alla Cassazione per ottenere una tutela più ampia e contestare l’esclusione delle singole voci.
La distinzione tra responsabilità e danno spiega l’esito: l’accertamento dell’illecito non bastava a ottenere il pagamento di quanto richiesto. Restavano da verificare quali conseguenze economiche fossero tutelate e se fossero state dimostrate nel processo.
La Corte distingue l’affidamento suscitato dall’approvazione del piano da un diritto alla successiva stipulazione. Nel caso esaminato, la convenzione non era un atto dovuto. Perciò la sua mancata conclusione non poteva essere trattata come la perdita di un risultato economico già spettante alla società.
Ciò non consentiva al Comune di cambiare posizione senza giustificazioni. L’ordinanza richiama la precedente decisione resa nella stessa controversia: per incidere sull’aspettativa qualificata del privato occorreva una motivazione specifica sul venir meno dei presupposti o delle condizioni dell’approvazione, nell’ambito dei poteri di autotutela. Il rifiuto era stato annullato dal giudice amministrativo e la responsabilità dell’ente risultava già accertata.
Il danno tutelato riguarda dunque la libertà negoziale compromessa dall’ingiustificato ripensamento. La Corte accosta questa situazione alla rottura ingiustificata delle trattative: il parametro è l’interesse negativo, ossia il pregiudizio derivante dall’avere inutilmente confidato nell’operazione. Non è il valore dell’intero beneficio atteso dalla sua realizzazione.
Per il prezzo di acquisto dei terreni, la Cassazione ha rilevato che era rimasta ferma una ragione autonoma della decisione d’appello. La società aveva affrontato soltanto tardivamente la possibilità di destinare quei beni a un’analoga iniziativa imprenditoriale. Non risultava quindi accertata la vanificazione dell’investimento imputabile al Comune; il giudice d’appello aveva anche considerato l’aumento del valore dei terreni nel tempo.
Per le spese di progettazione mancava invece la prova del pregiudizio. La stima del consulente tecnico non poteva sostituire l’onere probatorio della parte. La Corte ha precisato che neppure l’esistenza di un’effettiva obbligazione di pagamento verso il professionista era stata dimostrata, ad esempio attraverso un preavviso di parcella.
Questo passaggio non significa che siano risarcibili soltanto le somme già pagate. L’ordinanza considera anche la possibilità di una perdita rappresentata da un debito ancora da saldare, ma richiede che l’obbligazione sia provata. La presenza di un progetto e una valutazione tecnica del suo costo non risolvevano, da sole, tale problema.
La decisione invita a separare il comportamento dell’amministrazione, l’interesse protetto e le singole perdite. Per valutare una domanda occorre ricostruire gli atti di approvazione, il rifiuto di stipulare e le sue motivazioni, ma anche individuare le spese o gli obblighi economici collegati all’affidamento rimasto deluso.
Incarichi professionali, documenti di pagamento e richieste di compenso consentono di affrontare il problema probatorio emerso nella controversia. Anche la sorte dell’investimento immobiliare va esaminata concretamente. L’ordinanza non attribuisce un rimborso automatico del terreno né riconosce l’utile dell’intervento edilizio: conferma il limite dell’interesse negativo e lascia ferme le ragioni per cui, in quel processo, nessuna voce di danno era stata riconosciuta.
Fonte: Cassazione civile, sezione III, ordinanza 12 aprile 2024, n. 9960.