Il rigetto dell’appello della parte civile non obbliga, da solo, a porre a suo carico le spese dell’imputato. Nella sentenza 20383/2023 la Cassazione ha confermato che conta l’esito complessivo della domanda risarcitoria: se il diritto al risarcimento resta riconosciuto e l’appello dell’imputato è respinto, quest’ultimo può essere condannato a rimborsare le spese della parte civile anche quando non vengono accolte le ulteriori richieste di quest’ultima.
Il procedimento riguardava una condanna per diffamazione. In secondo grado la Corte d’appello di Ancona aveva respinto sia l’impugnazione dell’imputato sia quella delle parti civili, che contestavano la mancata liquidazione del danno. L’imputato sosteneva che questa reciproca soccombenza impedisse di condannarlo alle spese delle controparti o imponesse almeno una motivazione sulla mancata compensazione.
La Cassazione ha respinto questa lettura. L’appello dell’imputato non aveva eliminato la responsabilità né il diritto delle parti civili al risarcimento. Il fatto che anche le loro richieste non fossero state accolte non rendeva equivalente la posizione delle parti rispetto all’oggetto centrale della causa.
La pronuncia separa così il riconoscimento del diritto al risarcimento dalle questioni relative alla sua liquidazione. Il mancato accoglimento di una richiesta sulla seconda questione non comporta necessariamente il venir meno del primo.
Nel ragionamento della Corte, la richiesta dell’imputato trova il suo presupposto nell’esclusione totale del diritto risarcitorio. La sentenza considera l’assoluzione, con l’eccezione del difetto di imputabilità, il rigetto integrale della domanda e la revoca o l’annullamento delle precedenti statuizioni civili. Richiama inoltre la necessità che l’imputato abbia formulato la richiesta.
Un risultato parziale favorevole all’imputato non basta, invece, a equiparare la vicenda a una completa soccombenza della parte civile. Per la stessa ragione, la parte civile che abbia resistito vittoriosamente al tentativo di escludere il suo diritto può ottenere il rimborso delle spese di rappresentanza e difesa anche se non ottiene tutto ciò che aveva domandato.
La sentenza ammette la possibilità di compensare le spese, ma ne esclude l’obbligatorietà nella situazione esaminata. Il giudice valuta le ragioni che consentono di ricorrere a quella soluzione; la semplice circostanza che entrambe le impugnazioni siano state respinte non impone una divisione automatica dei costi.
Nella motivazione sono richiamati anche orientamenti diversi sull’obbligo di motivare quando sia stata avanzata una specifica censura sulla compensazione. La Corte aderisce alla ricostruzione per cui, nella fattispecie, la mancata compensazione non integrava violazione di legge né difetto di motivazione. Il provvedimento va quindi letto nel suo contesto, senza trasformare il passaggio in una regola indiscriminata su ogni decisione relativa alle spese.
Il ricorso dell’imputato è stato rigettato, con condanna alle spese processuali. Tuttavia, per quel giudizio la Cassazione non ha riconosciuto alle parti civili il rimborso richiesto: la loro memoria si limitava a chiedere l’inammissibilità o il rigetto, senza confrontarsi specificamente con i motivi del ricorso.
Questo esito non contraddice la conferma delle spese del grado precedente. Riguarda un’attività difensiva diversa, valutata dalla Corte come priva di uno specifico contributo alla decisione. Nella lettura del dispositivo occorre quindi distinguere le spese processuali imposte al ricorrente dal rimborso delle spese di difesa della parte civile, che in Cassazione non è stato disposto.
Fonte: Cassazione penale, sezione V, sentenza 12 maggio 2023, n. 20383.