Nel vasto e complesso panorama del diritto dei mercati finanziari, il confine tra la tutela del risparmiatore e l'autonomia contrattuale dei soggetti professionali rappresenta da sempre un terreno di vivo dibattito giurisprudenziale. Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29025 del 03/11/2025, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale: il valore probatorio della dichiarazione di "operatore qualificato" rilasciata dall'investitore all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento CONSOB n. 11522 del 1998.
La pronuncia in esame, originata da una controversia che ha visto contrapposti il cliente F., assistito dal legale R. N., e l'istituto di credito B., offre importanti spunti di riflessione in merito alla ripartizione degli obblighi informativi e dell'onere della prova nei contratti di intermediazione mobiliare.
La questione centrale decisa dagli Ermellini riguarda gli effetti della dichiarazione scritta con cui un investitore attesta la propria qualità di operatore qualificato. Questa qualifica, infatti, riduce notevolmente la gamma degli obblighi di informazione e di comportamento imposti all'intermediario, sul presupposto che il cliente possieda già una competenza finanziaria adeguata. Ma fino a che punto la banca o l'intermediario possono fidarsi di tale dichiarazione?
Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione scritta, rilasciata dall'investitore, ex art. 31, comma 2, reg. CONSOB, n. 11522 del 1998, di appartenere alla categoria dell'operatore qualificato costituisce una dichiarazione di scienza fornita di valenza probatoria, che vale a esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per proprio conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario.
Come si evince chiaramente dalla massima sopra riportata, la Cassazione qualifica l'attestazione del cliente come una vera e propria "dichiarazione di scienza". Questo significa che l'atto non è una semplice formalità contrattuale, ma una rappresentazione di fatti che ha un preciso valore di prova in sede di giudizio. Di conseguenza, l'intermediario finanziario non è tenuto a svolgere indagini autonome o a mettere in dubbio quanto formalmente dichiarato dal cliente per iscritto.
La decisione della Suprema Corte sposta quindi l'equilibrio probatorio a favore dell'intermediario. Una volta prodotta in giudizio la dichiarazione scritta, si presume che l'investitore fosse effettivamente un operatore qualificato. Spetta a quest'ultimo, qualora intenda contestare tale status per far valere la responsabilità risarcitoria della banca, l'onere di fornire una prova contraria di forte spessore.
Tuttavia, questa prova non può basarsi su semplici allegazioni astratte, ma deve fare riferimento a elementi concreti e documentali. In particolare, la giurisprudenza individua le seguenti condizioni operative:
Questo orientamento si pone in linea di continuità con i precedenti della stessa sezione (come la sentenza n. 8343 del 2018), consolidando un principio di autoresponsabilità dell'investitore. Chi firma una dichiarazione di scienza deve essere consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
In conclusione, l'ordinanza n. 29025 del 2025 ribadisce che il sistema di tutela del risparmio non può tradursi in una deresponsabilizzazione assoluta del cliente. La sottoscrizione di un modulo in cui ci si dichiara operatori qualificati esonera l'intermediario da ulteriori accertamenti, salvo il caso in cui la documentazione già in suo possesso smentisca in modo palese tale qualifica. Per gli investitori, la lezione è chiara: la massima prudenza e trasparenza nella compilazione della modulistica bancaria è il primo strumento di tutela dei propri diritti.