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Quando due laboratori ufficiali danno risultati opposti su campioni dello stesso prodotto, una condanna penale deve spiegare perché considera attendibile l'analisi sfavorevole all'imputato. Il problema diventa concreto se la difesa chiede una perizia per chiarire quel contrasto. Con la sentenza n. 15444, depositata il 13 aprile 2023, la terza sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio una condanna relativa alla commercializzazione di vino: il diniego dell'approfondimento tecnico e la scelta del risultato accusatorio non erano adeguatamente motivati.

Due laboratori e un risultato opposto sul vino campionato

Il procedimento riguardava il legale rappresentante di una società, condannato in relazione agli articoli 515 e 516 del codice penale. L'accusa contestava l'impiego di zuccheri o materie zuccherine diverse da quelle provenienti dall'uva fresca nella produzione del vino bianco trasportato da un'autobotte. La Corte d'appello di Bari aveva confermato la decisione del Tribunale di Foggia.

Gli atti esaminati dalla Cassazione mostravano una divergenza precisa. Alcune aliquote del vino prelevato dall'autobotte erano state inviate al laboratorio di Perugia e altre a quello di San Michele all'Adige. Quest'ultimo aveva rilevato che l'alcol derivava anche dalla fermentazione di zucchero di canna. Il laboratorio di Perugia, invece, aveva escluso l'arricchimento del prodotto.

Non si trattava di una contestazione generica dell'affidabilità delle analisi. I due laboratori avevano esaminato campioni riferiti allo stesso prelievo e avevano raggiunto conclusioni opposte proprio sul fatto rilevante per l'accusa. Entrambi avevano anche riscontrato una difformità volumetrica rispetto al documento di trasporto, ma la Corte ha chiarito che quella difformità non aveva rilevanza penale ai fini dei reati contestati.

La revisione amministrativa non richiesta non risolve il dubbio penale

La difesa aveva domandato una perizia per accertare l'alterazione del vino. Il rigetto era stato giustificato richiamando la possibilità, non utilizzata dall'imputato, di chiedere la revisione delle analisi in sede amministrativa entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole.

Per la Cassazione, questa motivazione non rispondeva al problema. La mancata richiesta amministrativa non spiegava perché due laboratori avessero ottenuto risultati incompatibili sul medesimo prodotto. Né giustificava, in quella situazione, il rifiuto di rinnovare l'istruttoria in appello attraverso la perizia richiesta dalla difesa.

La distinzione interessa chi deve difendersi da un'accusa fondata su accertamenti tecnici: l'esistenza di un precedente rimedio amministrativo non elimina da sola una contraddizione probatoria emersa nel processo. Occorre esaminare la richiesta difensiva rispetto al dubbio concreto che dovrebbe chiarire, senza considerare automaticamente risolta la questione perché quel rimedio non era stato attivato.

Non tutte le analisi favorevoli erano confrontabili

Il ricorso richiamava anche accertamenti dei laboratori di Salerno e Catania. Su questo punto la Cassazione ha distinto le situazioni e non ha accolto la critica difensiva. Quei laboratori avevano analizzato campioni diversi, riferiti a un prelievo successivo rispetto a quello esaminato da Perugia e San Michele all'Adige.

La verifica dei verbali di campionamento era quindi determinante. Non bastava contare quanti laboratori avessero prodotto risultati favorevoli: bisognava stabilire quali risultati riguardassero materiale effettivamente confrontabile. Per preparare una contestazione tecnica, la vicenda mostra l'utilità di ricostruire insieme verbali di prelievo, identificativi dei campioni e rapporti di analisi. Il contrasto rilevante deve essere individuato nei documenti, non soltanto affermato.

Annullamento con rinvio, senza assoluzione automatica

Il principio affermato impone al giudice di confrontare l'ipotesi accusatoria con gli elementi che la mettono in discussione. Se il risultato probatorio è incerto e l'imputato chiede una perizia, la condanna deve spiegare adeguatamente perché gli accertamenti sfavorevoli siano ritenuti sufficienti e non superati dalle obiezioni. È questo il collegamento tra motivazione e regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella decisione esaminata.

La sentenza non stabilisce che qualsiasi differenza tra analisi determini un'assoluzione, né riconosce un diritto automatico a ogni approfondimento richiesto. Individua una carenza specifica nella valutazione del contrasto e nella motivazione del diniego. La Cassazione ha disposto un nuovo giudizio davanti a un'altra sezione della Corte d'appello di Bari: non ha assolto l'imputato. Non va quindi presentato l'annullamento come l'accertamento definitivo della regolarità del vino.

Fonte: Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 15444, udienza 15 marzo 2023, deposito 13 aprile 2023.

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