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Un prossimo congiunto non può nominare il difensore di fiducia per un indagato latitante applicando la regola prevista per chi è arrestato, fermato o sottoposto a custodia cautelare. La Cassazione, con la sentenza n. 16140 del 2023, ha escluso questa estensione e rigettato il ricorso contro il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile una richiesta di revoca della latitanza. Il limite riguarda la nomina effettuata dal familiare: la decisione non esclude che il latitante possa scegliere personalmente il proprio difensore.

La richiesta di revoca presentata dal legale scelto dal fratello

Il procedimento riguardava un indagato nei cui confronti una misura cautelare non era stata eseguita. Un avvocato aveva chiesto di revocare la dichiarazione di latitanza, dichiarando di agire come difensore di fiducia dell'interessato. La nomina, però, proveniva dal fratello dell'indagato.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva dichiarato inammissibile l'istanza. Secondo il giudice, la possibilità riconosciuta ai prossimi congiunti dall'articolo 96, comma 3, del codice di procedura penale non poteva essere estesa a una persona latitante.

Nel ricorso la difesa sosteneva che la norma dovesse agevolare la scelta di un avvocato ogni volta che l'interessato incontrasse difficoltà nel provvedervi personalmente. Deduceva inoltre che l'indagato si trovava all'estero per motivi di lavoro e di salute. Si trattava degli argomenti della difesa, sui quali veniva chiesto alla Corte di pronunciarsi.

Perché la facoltà dei congiunti è un'eccezione

La Cassazione parte dalla regola ordinaria richiamata dai primi due commi dell'articolo 96: la scelta del difensore di fiducia compete all'imputato o all'indagato ed è espressa con una sua dichiarazione. Il terzo comma consente invece al prossimo congiunto di provvedere per la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, finché non abbia provveduto l'interessato.

Per la Corte questa seconda possibilità deroga alla regola generale. La sua natura eccezionale impedisce di applicarla per analogia alla latitanza. La ragione della previsione è collegata alla difficoltà di scegliere personalmente un difensore quando la libertà personale è concretamente limitata.

Il collegio richiama l'orientamento giurisprudenziale prevalente e dà conto anche di una diversa decisione, rimasta isolata. Non accoglie l'argomento secondo cui un latitante si troverebbe necessariamente nella medesima difficoltà di una persona privata della libertà: dalla sola latitanza non discende l'impossibilità di nominare il proprio legale.

Il ricorso è stato rigettato senza esaminare le ricerche

La difesa aveva contestato anche i presupposti della dichiarazione di latitanza. In particolare, sosteneva che le ricerche dell'indagato fossero incomplete e che non fosse stata adeguatamente motivata la sua consapevolezza del provvedimento cautelare.

La Cassazione non ha esaminato questa parte del ricorso. Ha considerato preliminare la questione dell'efficacia della nomina, rilevando che il professionista era stato incaricato dal fratello e non dalla persona nel cui interesse agiva. Risolta tale questione, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali.

La pronuncia non può quindi essere utilizzata per affermare che ricerche limitate a un determinato luogo siano sempre sufficienti, oppure che la consapevolezza dell'indagato possa essere presunta in ogni situazione. Questi profili erano stati sollevati, ma sono rimasti senza esame.

Che cosa verificare prima di presentare un'istanza

La conseguenza pratica riguarda la provenienza dell'incarico difensivo. Occorre distinguere la nomina effettuata dall'interessato da quella conferita da un familiare e verificare la condizione personale che dovrebbe giustificare quest'ultima. La parentela, da sola, non permette di sostituirsi al latitante nella scelta del difensore ai sensi dell'articolo 96, comma 3.

Il riferimento corretto è alla sentenza della terza sezione penale n. 16140 del 2023, decisa il 22 dicembre 2022 e depositata il 17 aprile 2023. La data dell'udienza appartiene all'anno precedente rispetto alla numerazione del provvedimento.

Fonte: Cassazione penale, sez. III, sentenza 17 aprile 2023, n. 16140.

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