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Un vizio dell'autorizzazione all'accesso domiciliare durante una verifica fiscale non rende automaticamente inutilizzabili nel processo penale gli elementi raccolti. La Cassazione, con la sentenza n. 14278 del 2023, distingue i possibili effetti sull'accertamento tributario da quelli sull'accertamento del reato. Per contestare l'uso degli atti in sede penale occorre esaminare anche le specifiche garanzie processuali applicabili e individuare la violazione che giustifica l'eccezione.

L'autorizzazione contestata durante la verifica fiscale

Il procedimento riguardava il titolare di un'impresa individuale, condannato per occultamento o distruzione di fatture, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000. La Corte d'appello di Trieste aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito del giudizio abbreviato.

Nel ricorso l'imputato contestava, fra gli altri aspetti, l'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero per l'accesso domiciliare. Sosteneva che mancasse un'adeguata indicazione dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie e che il provvedimento avesse una finalità soltanto esplorativa. Da questa censura faceva discendere l'invalidità o l'inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo l'accesso.

La pronuncia che affronta questa questione è della Cassazione, terza sezione penale, ed è stata depositata il 5 aprile 2023, dopo l'udienza del 23 novembre 2022. Il riferimento alla Corte d'appello di Trieste identifica quindi la decisione impugnata, non l'autorità che ha pronunciato la sentenza n. 14278.

Il vizio fiscale non si trasferisce automaticamente al processo penale

La Cassazione considera manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972. Secondo la motivazione, l'assenza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione può incidere sulla validità dell'accertamento fiscale, ma non produce per questo solo fatto un'invalidità nell'accertamento penale del reato.

La ragione indicata dalla Corte è la natura amministrativa dell'accesso: a tale attività non si applica la disciplina che il codice di procedura penale prevede per gli atti di polizia giudiziaria. La valutazione del vizio deve dunque tenere distinti il piano tributario e quello penale, senza presumere che una conseguenza riconosciuta nel primo operi anche nel secondo.

La sentenza non afferma che l'autorizzazione fosse irrilevante per il controllo fiscale, né decide che ogni accesso domiciliare sia legittimo. Esclude invece la conseguenza invocata dal ricorrente: l'automatica estensione del vizio fiscale all'utilizzabilità penale degli elementi acquisiti.

Le garanzie processuali richiedono una contestazione specifica

Una censura distinta riguardava l'art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che gli indizi di reato fossero emersi già durante l'accesso e che gli atti successivi fossero stati compiuti senza rispettare le garanzie dovute.

Su questo punto la Cassazione richiama un criterio diverso da quello relativo all'autorizzazione amministrativa. La violazione dell'art. 220 non comporta da sola l'inutilizzabilità dei risultati dell'ispezione: occorre che una norma del codice di procedura penale preveda l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto. Nel ricorso devono essere individuati gli atti viziati e spiegata la loro incidenza sul provvedimento impugnato.

Nel procedimento esaminato queste indicazioni mancavano. Il ricorrente non aveva specificato quali atti fossero inutilizzabili e quale violazione processuale producesse quel risultato. La Corte ha perciò giudicato generico il motivo. La distinzione aiuta a comprendere il limite della decisione: l'assenza di un automatismo non elimina la necessità di verificare, atto per atto, le garanzie del procedimento penale.

Che cosa controllare nei verbali e qual è stato l'esito

Per valutare una contestazione analoga, la lettura della sentenza suggerisce di mettere a confronto l'autorizzazione all'accesso, i verbali della verifica e gli atti successivamente utilizzati nel procedimento penale. La verifica deve chiarire quale vizio si deduce, a quale attività si riferisce e quale conseguenza processuale viene richiesta. Una contestazione complessiva dell'intera indagine, priva di questi collegamenti, incontra il problema di genericità rilevato dalla Corte.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche alla luce dell'esame degli altri motivi. Il dispositivo condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Non si tratta quindi di un annullamento della condanna o di una decisione favorevole all'esclusione degli atti della verifica fiscale.

Fonte: Cassazione penale, sezione III, sentenza 5 aprile 2023, n. 14278.

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