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Se il verbale non riporta le conclusioni della difesa, il processo penale non è per questo affetto da nullità assoluta. Occorre verificare se il difensore fosse presente e avesse potuto esercitare pienamente le proprie facoltà. È il limite precisato dalla Cassazione penale, seconda sezione, nella sentenza n. 31769 del 2025: la sola omissione delle conclusioni, o della loro menzione nel verbale, non dimostra una lesione del diritto di difesa.

Due udienze senza conclusioni annotate

La questione nasceva da un processo per partecipazione a un'associazione per delinquere e autoriciclaggio. Dopo la decisione della Corte d'appello di Salerno del 15 novembre 2024, uno degli imputati aveva denunciato una nullità assoluta per violazione delle prerogative difensive. Il motivo riguardava la fase della discussione in appello, non l'assenza di un difensore dall'intero processo.

Secondo il ricorso, il difensore di fiducia era assente all'udienza del 15 ottobre 2024 ed era stato sostituito da un altro avvocato, delegato oralmente. Il sostituto non aveva formulato conclusioni per quell'imputato. Un diverso avvocato aveva chiesto un rinvio per consentire l'intervento di un professionista che, però, non era il difensore dell'interessato. Anche alla successiva udienza del 15 novembre il sostituto era presente, senza che dal verbale risultassero sue conclusioni.

La Cassazione ha esaminato direttamente i verbali, trattandosi di una questione processuale. Ha riscontrato la presenza del sostituto del difensore in entrambe le udienze e l'assenza di un'annotazione delle sue conclusioni. Questi dati, da soli, non bastavano a dimostrare la nullità denunciata.

La presenza del difensore conta insieme alle facoltà esercitabili

La motivazione richiama il principio secondo cui l'omissione delle conclusioni, oppure la loro mancata menzione nel verbale, non determina nullità assoluta quando sia certa l'assistenza dell'imputato da parte del difensore. Nel caso esaminato, la Corte non aveva dubbi sulla presenza dell'avvocato alle udienze e durante la discussione. Aveva inoltre accertato che il giudice gli avesse assicurato il pieno esercizio delle prerogative difensive.

La decisione tiene quindi distinti due piani: il contenuto del verbale e l'effettiva possibilità di difendere l'imputato. L'assenza di un'annotazione non equivale automaticamente all'assenza di assistenza. Il ricorso non poteva ottenere l'annullamento facendo discendere la nullità assoluta dal solo fatto che le conclusioni non risultassero verbalizzate.

Il principio comprende sia l'omissione delle conclusioni sia l'omissione della loro registrazione. Sarebbe perciò inesatto descrivere la sentenza soltanto come una decisione su una svista del verbalizzante: il punto accertato era che il difensore fosse stato messo nelle condizioni di svolgere la propria funzione.

Che cosa la sentenza non consente di generalizzare

La pronuncia non afferma che ogni carenza della difesa sia irrilevante. La sua conclusione dipende dalle condizioni verificate in quel procedimento: presenza del difensore e piena possibilità di esercizio delle sue facoltà. Non risolve allo stesso modo il diverso problema di un difensore assente o concretamente impedito a intervenire.

Neppure autorizza a trascurare la precisione del verbale. Per valutare una contestazione occorre ricostruire chi fosse presente, in quale veste, quali richieste fossero state formulate e se il giudice avesse limitato l'intervento difensivo. Confrontare il verbale con lo svolgimento della discussione permette di distinguere una carenza documentale da una compressione effettiva dell'assistenza. Sono aspetti da esaminare con il professionista incaricato della difesa nel procedimento penale.

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili

La sentenza, pronunciata il 12 giugno 2025 e depositata il 23 settembre 2025, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Oltre alla questione sulle conclusioni difensive, la Corte ha esaminato le contestazioni relative alla responsabilità per i reati e ad altri profili processuali. Non ha disposto un nuovo giudizio.

Quanto al verbale, il criterio da ricavare dalla decisione resta circoscritto: per sostenere la nullità assoluta non basta indicare conclusioni mancanti o non annotate, quando dagli atti risultino l'assistenza del difensore e la piena possibilità di esercitare le facoltà difensive.

Fonte: Cassazione penale, sez. II, sentenza 23 settembre 2025, n. 31769, udienza 12 giugno 2025.

Studio Legale Bianucci