Il Mandato di Arresto Europeo (MAE) è uno strumento essenziale per la cooperazione giudiziaria nell'Unione Europea, volto a semplificare la consegna di persone ricercate. Tuttavia, la sua applicazione può presentare complessità, specialmente nel bilanciare l'efficienza con la tutela dei diritti individuali. Una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 30560 del 2025, ha fornito chiarimenti fondamentali sul rifiuto facoltativo della consegna e il ruolo dello Stato di emissione, recependo indicazioni cruciali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).
Introdotto dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI e recepito in Italia con la Legge n. 69 del 2005, il MAE si basa sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Sebbene miri a un'esecuzione quasi automatica, la normativa prevede specifici motivi di rifiuto, alcuni obbligatori e altri facoltativi. Tra questi ultimi, l'articolo 18-bis, comma 2, della Legge n. 69 del 2005, consente allo Stato di esecuzione di rifiutare la consegna quando la persona ricercata sia cittadino o residente nel territorio e la pena possa essere eseguita in Italia. È proprio su questa facoltà che si è concentrata l'attenzione della giurisprudenza più recente.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30560 del 8 settembre 2025, ha affrontato un caso rilevante che ha visto coinvolto l'imputato D. O. A., annullando con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Genova. Questa pronuncia è di cruciale importanza perché recepisce e applica una fondamentale decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 settembre 2025, nella causa C-305/22. La CGUE ha delineato con precisione i confini entro cui lo Stato di esecuzione può esercitare il rifiuto facoltativo, introducendo un elemento di dialogo e consenso che trasforma la natura di questa decisione.
In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, lo Stato di esecuzione, qualora intenda esercitare il rifiuto facoltativo della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 - attuativo dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro n. 2002/584/GAI - è tenuto, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2025, C-305/22, a richiedere allo Stato di emissione il consenso all'esecuzione della pena, rappresentando che ricorrono i presupposti del rifiuto in ragione delle esigenze di reinserimento sociale della persona ricercata nonché prospettando la pena da eseguire, se diversa da quella inflitta con la sentenza di condanna, e stabilendo un congruo termine entro il quale lo Stato di condanna dovrà pronunciarsi, dovendo, all'esito di tale interlocuzione, disporre la consegna ove lo Stato richiesto neghi il consenso o non trasmetta il certificato.
Questa massima della Cassazione segna un cambiamento significativo: il rifiuto facoltativo non è più una scelta unilaterale. Lo Stato di esecuzione deve ora avviare un dialogo obbligatorio con lo Stato di emissione. Questo significa che, se si intende rifiutare la consegna per motivi legati alla cittadinanza o residenza del ricercato e alla possibilità di eseguire la pena in Italia, è necessario:
È fondamentale comprendere che, in caso di diniego del consenso o di mancata risposta entro il termine, lo Stato di esecuzione sarà comunque obbligato a procedere con la consegna. Questo meccanismo garantisce un delicato equilibrio tra la sovranità degli Stati, le necessità di reinserimento sociale e l'imperativo di assicurare l'esecuzione delle sentenze penali in tutta l'Unione.
La Sentenza n. 30560 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un'evoluzione fondamentale nell'applicazione del Mandato di Arresto Europeo. Sottolinea l'importanza di un approccio collaborativo tra gli Stati membri, guidato dalla giurisprudenza della CGUE. Non si tratta più di una semplice applicazione automatica, ma di un processo che richiede una valutazione attenta e una comunicazione efficace, soprattutto quando sono in gioco i diritti fondamentali e le prospettive di reinserimento sociale dell'individuo. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce che la cooperazione giudiziaria europea, pur puntando all'efficienza, deve sempre salvaguardare i principi fondamentali e considerare la dimensione umana e rieducativa della pena.