Il contratto preliminare, strumento ampiamente diffuso nella prassi negoziale italiana, è un accordo con cui le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto definitivo. Tuttavia, la sua esecuzione può presentare complessità, soprattutto quando intervengono eventi imprevisti, come il fallimento di una delle parti o della società oggetto del contratto. L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16203 del 16 giugno 2025 (Relatore M. Mocci, Presidente M. Falaschi) offre un chiarimento fondamentale in merito agli effetti temporali delle sentenze che dispongono l'esecuzione specifica di tale obbligo, ai sensi dell'articolo 2932 del Codice Civile.
L'articolo 1351 c.c. richiede che il contratto preliminare sia redatto nella stessa forma prevista per il contratto definitivo. La sua funzione è quella di vincolare le parti, garantendo che l'accordo finale verrà perfezionato. Qualora una delle parti si rifiuti di adempiere all'obbligo di stipulare il definitivo, l'altra può ricorrere al giudice per ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso. Questo è il meccanismo previsto dall'articolo 2932 c.c., un potente strumento di tutela per la parte adempiente.
La questione cruciale, spesso dibattuta in giurisprudenza, riguarda il momento a cui fare riferimento per valutare la sussistenza delle condizioni che rendono possibile il trasferimento del bene. È il momento della domanda giudiziale o quello della pronuncia della sentenza? La risposta a questa domanda è di vitale importanza, specialmente in contesti dove il bene oggetto del preliminare (come nel caso esaminato dalla Cassazione, titoli azionari di una società) può subire significative alterazioni o addirittura perdere la sua trasferibilità nel lasso di tempo tra la proposizione della domanda e la decisione finale del giudice.
In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal loro passaggio in giudicato, cosicché, per accertare le condizioni che rendono eseguibile il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della pronunzia e non a quello della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in relazione a preliminare di compravendita di titoli azionari di società successivamente fallita, aveva omesso di indagare se, al momento della pronuncia, il trasferimento di tali azioni fosse ancora concretamente possibile nonostante il sopravvenuto stato di decozione della società).
Questa massima della Suprema Corte chiarisce inequivocabilmente un principio fondamentale: l'efficacia traslativa della sentenza ex art. 2932 c.c. si consolida solo con il suo passaggio in giudicato. Ma ancor più rilevante è la specificazione temporale: per verificare se il trasferimento del bene sia effettivamente eseguibile, il giudice deve considerare la situazione esistente al momento della sua decisione, non a quello in cui la parte ha originariamente chiesto l'adempimento. Questo significa che, anche se al momento della domanda le condizioni per il trasferimento erano perfette, un mutamento successivo delle circostanze, come il fallimento della società le cui azioni erano oggetto di compravendita, deve essere attentamente valutato.
Il caso specifico che ha portato all'Ordinanza n. 16203/2025 riguardava un preliminare di compravendita di titoli azionari di una società che, successivamente alla domanda giudiziale, era fallita. La Corte d'Appello di Genova, la cui decisione è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte, aveva omesso di indagare se, al momento della pronuncia della sentenza, il trasferimento di tali azioni fosse ancora concretamente possibile, nonostante il sopravvenuto stato di decozione della società. La Cassazione, intervenendo nel contenzioso tra S. e C., ha sottolineato l'errore di questa omissione.
Questo approccio della Cassazione è coerente con la natura costitutiva della sentenza ex art. 2932 c.c. Essa non si limita a dichiarare un diritto preesistente, ma crea una nuova realtà giuridica, sostituendosi al consenso mancante della parte inadempiente. Pertanto, è logico che la sua operatività debba confrontarsi con la realtà fattuale e giuridica esistente nel momento in cui tale realtà viene creata, ovvero al momento della pronuncia. Le implicazioni sono significative:
L'Ordinanza richiama indirettamente anche il principio di buona fede e la necessità che il trasferimento sia ancora utile e funzionale allo scopo perseguito dalle parti al momento della stipula del preliminare. Un trasferimento di azioni di una società fallita, ad esempio, potrebbe non avere più alcun valore economico o strategico per l'acquirente, rendendo l'esecuzione specifica una mera formalità priva di sostanza.
La pronuncia della Cassazione con l'Ordinanza n. 16203/2025 rafforza la necessità di una valutazione attenta e dinamica da parte del giudice nell'ambito delle azioni ex art. 2932 c.c. Non basta che l'obbligo di contrarre fosse valido e possibile al momento della domanda; è indispensabile che le condizioni per il trasferimento del bene persistano e siano attuali al momento della decisione giudiziale. Questo principio tutela entrambe le parti: da un lato, evita che una parte sia costretta a ricevere un bene che ha perso la sua funzionalità o valore a causa di eventi successivi; dall'altro, impone al giudice di verificare la concreta fattibilità del trasferimento, evitando pronunce meramente teoriche o ineseguibili.
Per chi opera nel settore legale e immobiliare, l'Ordinanza n. 16203/2025 rappresenta un importante monito: la due diligence e l'attenzione alle circostanze sopravvenute sono cruciali non solo nella fase pre-contrattuale, ma anche durante l'intero iter giudiziario, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Solo così si può garantire una tutela effettiva e aderente alla realtà economica e giuridica.