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La terza sezione civile della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 15237 del 7 giugno 2025, ha chiarito la natura della domanda di divisione proposta dall'opponente nel giudizio previsto dall'articolo 615, primo comma, c.p.c. La massima ufficiale è Rv. 675334-01.

La posizione dell'opponente

In questo giudizio l'opponente riveste la veste processuale e sostanziale di attore. La sua domanda tipica è diretta ad accertare che il creditore non abbia il diritto di procedere a esecuzione forzata.

La domanda di divisione

Secondo la Corte, è ammissibile che l'opponente proponga anche una domanda di divisione. Poiché proviene dall'attore, essa non è una domanda riconvenzionale: è una domanda aggiuntiva e complanare rispetto a quella di opposizione.

La Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'appello di Bologna del 20 aprile 2023. Il principio chiarisce la qualificazione della domanda, ma non decide da solo l'esito della divisione né garantisce specifici risparmi di tempi o costi del processo.

Fonti ufficiali: Corte di cassazione, Rassegna del Massimario.

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