Viaggiare in aereo è ormai la normalità, ma cosa succede quando il volo subisce ritardi significativi, viene cancellato o, peggio, ci viene negato l'imbarco? Questi disagi, oltre a causare stress e interruzioni dei piani, possono dar luogo a un diritto al risarcimento. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17644 del 30 giugno 2025, che ha visto come parti M. C. contro B., offre chiarimenti fondamentali sull'onere della prova in tali situazioni, consolidando la tutela dei passeggeri aerei.
La pronuncia della Terza Sezione Civile, con Presidente S. L. A. e Relatore S. T., ha cassato con rinvio una precedente decisione del Tribunale di Roma, ribadendo principi cardine in materia di responsabilità del vettore aereo internazionale. Ma cosa significa concretamente per il passeggero?
La materia del trasporto aereo internazionale è regolata da un complesso sistema di norme, tra cui spiccano la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e il Regolamento CE n. 261 del 2004. Questi strumenti legislativi sono stati pensati per bilanciare gli interessi delle compagnie aeree con i diritti dei passeggeri, stabilendo un regime di responsabilità specifico per i vettori.
L'Ordinanza n. 17644/2025 si inserisce proprio in questo contesto, interpretando e applicando queste norme per definire chi debba provare cosa in caso di controversia.
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella ripartizione dell'onere della prova tra passeggero e vettore aereo. La Suprema Corte ha chiarito in modo inequivocabile i compiti processuali di ciascuna parte, semplificando la posizione del passeggero leso.
In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.
Questa massima è di estrema importanza. Significa che il passeggero, per ottenere il risarcimento, deve semplicemente dimostrare di aver acquistato un biglietto aereo (quindi l'esistenza del contratto di trasporto) e di aver subito un disagio (ritardo, cancellazione, negato imbarco). Non è tenuto a provare la colpa della compagnia aerea o la causa specifica dell'inadempimento. È la compagnia aerea, invece, che deve dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l'inadempimento è dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito (eventi eccezionali e imprevedibili, come condizioni meteorologiche estreme o scioperi non imputabili al vettore), oppure che il ritardo rientra nei limiti di tolleranza previsti dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.
Questo principio si ricollega strettamente all'articolo 1218 del Codice Civile, che stabilisce la responsabilità del debitore per l'inadempimento, e all'articolo 2697 del Codice Civile sull'onere della prova. La Cassazione ha applicato questi principi generali al contesto specifico del trasporto aereo, confermando un orientamento già espresso in precedenti pronunce (come la conforme N. 1584 del 2018 e la pronuncia a Sezioni Unite N. 8802 del 2025, anch'essa richiamata nell'ordinanza).
L'Ordinanza n. 17644 del 2025 rappresenta un'ulteriore conferma della giurisprudenza favorevole ai passeggeri, alleggerendo il loro onere probatorio e spostando il fulcro della dimostrazione sul vettore. In pratica, se il vostro volo è stato cancellato, ha subito un ritardo prolungato (oltre le 3 ore per le distanze previste dal Regolamento CE n. 261/2004) o vi è stato negato l'imbarco senza valide ragioni, vi basterà produrre il vostro titolo di viaggio e allegare il fatto accaduto. Sarà poi compito della compagnia aerea dimostrare di essere esente da responsabilità. Questa pronuncia è un faro importante per tutti coloro che si trovano ad affrontare disagi nel trasporto aereo, fornendo una base solida per la tutela dei propri diritti e rendendo più agevole l'azione di risarcimento danni. In caso di problematiche con un volo, è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti legali per valutare la propria posizione e intraprendere le azioni più opportune.