La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23723 del 20 giugno 2025, ha fornito un'interpretazione cruciale sui requisiti che il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) deve valutare per convalidare il DASPO urbano, in particolare l'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia. Questa decisione è fondamentale per bilanciare la sicurezza pubblica con la tutela della libertà personale, stabilendo paletti precisi per l'applicazione di misure restrittive.
Il DASPO urbano, introdotto dal Decreto Legge n. 14 del 2017 (cd. "Decreto Minniti"), è uno strumento preventivo che permette al Questore di imporre divieti di accesso a specifiche aree o locali pubblici e, in casi particolari, l'obbligo di presentazione alle forze dell'ordine. Incidendo sulla libertà personale, tale provvedimento richiede la convalida da parte dell'autorità giudiziaria (il GIP), come previsto dall'articolo 13 della Costituzione.
La sentenza 23723/2025, presieduta dal Dott. G. S. e relata dal Dott. S. A., nasce dal ricorso contro il rigetto parziale da parte del GIP del Tribunale di Trieste di una richiesta di convalida. La Suprema Corte ha delineato con chiarezza i presupposti che il GIP deve scrupolosamente verificare per convalidare l'obbligo di presentazione, garantendo la legittimità e la proporzionalità della misura:
In tema di disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (cd. DASPO urbano), la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, presuppone la valutazione di tutti i presupposti di legittimità della misura, che sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; d) la congruità della durata della misura. (Fattispecie relativa al diniego della convalida del provvedimento questorile nella sola parte in cui, unitamente al divieto di frequentare dalle ore 18 alle ore 6 di ogni giorno i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, imponeva l'obbligo di comparire settimanalmente presso un ufficio di polizia giudiziaria, obbligo ritenuto dal giudice per le indagini preliminari sproporzionato e non giustificato dalle condotte evocative di pericolosità sociale rimproverate al soggetto).
La sentenza della Cassazione chiarisce che il GIP deve operare un controllo approfondito. Nel caso specifico, il GIP di Trieste aveva rigettato la convalida dell'obbligo di comparire settimanalmente, ritenendolo "sproporzionato e non giustificato" rispetto alle condotte di H. S. Questo dimostra come, anche in presenza di un divieto giustificato, un obbligo accessorio possa essere considerato eccessivo se non strettamente necessario e proporzionato alla reale pericolosità.
La pronuncia n. 23723 del 2025 rafforza il principio di proporzionalità e il ruolo di garanzia del giudice nell'applicazione delle misure preventive. Sottolinea che la sicurezza pubblica deve essere perseguita nel rispetto dei diritti fondamentali, con un controllo giurisdizionale effettivo che impedisca abusi o eccessi. Per i cittadini, questa sentenza è una rassicurazione: ogni limitazione della libertà personale deve essere sempre giustificata e proporzionata ai fatti, garantendo un equilibrio tra esigenze collettive e tutela dell'individuo.