Il diritto penale è costantemente chiamato a definire i confini della responsabilità, soprattutto quando un evento dannoso deriva da un'omissione anziché da un'azione diretta. La sentenza n. 27515 del 10/04/2025 (depositata il 28/07/2025) della Corte di Cassazione affronta un tema di estrema rilevanza sociale: la configurabilità del delitto di epidemia colposa anche in presenza di una condotta omissiva. Questa decisione, che ha visto come imputato V. D. A. e ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Sassari del 28/03/2024, segna un punto fermo importante nella giurisprudenza italiana, con profonde implicazioni per la tutela dell'incolumità pubblica.
Il delitto di epidemia colposa è previsto dagli articoli 438 (epidemia dolosa) e 452 (delitti colposi contro la salute pubblica) del Codice Penale. Tradizionalmente, la "diffusione" ha spesso evocato un'azione attiva. Tuttavia, le esperienze recenti hanno dimostrato come l'inazione, la mancata adozione di misure preventive o la violazione di doveri specifici possano avere conseguenze altrettanto gravi. La sentenza 27515/2025 chiarisce che il concetto di "cagionare" un'epidemia non si limita all'agire positivo, ma include anche le omissioni rilevanti.
Il fulcro della pronuncia della Cassazione risiede nell'affermazione che il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva. Questa massima, che trova un precedente significativo nelle Sezioni Unite civili n. 576 del 2008, è stata riaffermata con forza in un contesto penale specifico. La Suprema Corte, presieduta dalla Dott.ssa C. M. e con estensore il Dott. A. G., ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Sassari, indicando la necessità di valutare se, nel caso concreto, un'omissione abbia avuto un ruolo causale nella diffusione dell'epidemia.
Il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva.
Questa massima significa che la responsabilità penale per epidemia non riguarda solo chi diffonde attivamente un agente patogeno, ma anche chi, pur avendo un dovere giuridico specifico di impedire l'evento (il "dovere di garanzia"), omette di farlo e con la sua inazione contribuisce a causare o aggravare un'epidemia. Si pensi, ad esempio, a un responsabile della sicurezza in un luogo di lavoro che non adotta le necessarie misure igienico-sanitarie previste dalla normativa (come il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81, artt. 16 co. 3 e 77 co. 4), nonostante fosse consapevole dei rischi. La sua omissione, se causalmente collegata alla diffusione di una malattia infettiva su larga scala, potrebbe configurare il reato. L'accento è posto sulla violazione del dovere di controllo e sul conseguente evento dannoso.
La sentenza n. 27515/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un monito significativo per tutti coloro che ricoprono posizioni di garanzia o che sono chiamati a gestire situazioni potenzialmente pericolose per la salute pubblica. La chiarezza con cui viene affermata la configurabilità del delitto di epidemia colposa anche attraverso una condotta omissiva ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: l'inazione, quando vi è un dovere di agire, può essere tanto grave quanto l'azione. Questa decisione invita a una maggiore consapevolezza e a un'applicazione scrupolosa delle normative in materia di prevenzione e sicurezza.