La Cassazione chiarisce sull'incidente probatorio e il diritto al silenzio: Sentenza 17826/2025

Il diritto penale è un campo in continua evoluzione, dove ogni pronuncia giurisprudenziale contribuisce a delineare i confini della giustizia e le garanzie per i cittadini. In questo contesto, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17826 del 19/03/2025 (depositata il 12/05/2025), ha fornito un importante chiarimento in merito all'incidente probatorio e alla facoltà di non rispondere esercitata dai testi durante le investigazioni difensive. Una decisione che incide profondamente sulla strategia difensiva e sulla discrezionalità del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP).

Il contesto normativo: investigazioni difensive e incidente probatorio

Per comprendere appieno la portata della sentenza, è essenziale richiamare due pilastri della procedura penale italiana: le investigazioni difensive e l'incidente probatorio. Le investigazioni difensive, disciplinate dall'articolo 391-bis del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), consentono alla difesa di raccogliere elementi a favore dell'indagato o imputato, anche attraverso l'audizione di persone informate sui fatti. Queste audizioni, tuttavia, possono scontrarsi con il diritto al silenzio del soggetto interrogato, una garanzia fondamentale nel nostro ordinamento.

L'incidente probatorio, previsto dall'articolo 392 c.p.p., rappresenta invece uno strumento cruciale per "cristallizzare" prove che, per la loro natura, potrebbero non essere più disponibili o alterarsi durante il dibattimento. Esso permette di assumere prove in una fase antecedente al dibattimento, sotto il controllo del giudice e con le garanzie del contraddittorio. La sentenza in esame si concentra proprio sulla possibilità di ricorrere all'incidente probatorio per sentire nuovamente chi, in sede di investigazioni difensive, ha scelto di non rispondere.

La questione dell'abnormità del provvedimento del GIP

Il cuore della questione affrontata dalla Corte di Cassazione riguardava la configurabilità o meno dell'"abnormità" del provvedimento con cui il GIP rigetta la richiesta di incidente probatorio. Un atto processuale è considerato "abnorme" quando, pur formalmente appartenendo al sistema processuale, si pone al di fuori di esso per il suo contenuto o per gli effetti che produce, causando una stasi del procedimento o un'ingiustificata compressione di diritti fondamentali. In questi casi, il provvedimento è suscettibile di ricorso per Cassazione, anche se non previsto dalla legge per quella specifica tipologia di atto.

Nel caso di specie, l'imputata C. C., tramite la sua difesa, aveva richiesto al GIP del Tribunale di Perugia di procedere con incidente probatorio per l'assunzione di testimonianze da parte di persone che, nel corso delle investigazioni difensive, avevano esercitato la facoltà di non rispondere. Il GIP aveva rigettato tale richiesta, e la difesa aveva impugnato tale decisione sostenendone l'abnormità.

La Sentenza 17826/2025: la massima e il suo significato

La Corte di Cassazione, V Sezione Penale, presieduta da P. R. e con estensore P. E., ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo un principio fondamentale. Ecco la massima che riassume la decisione:

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta, ex art. 391-bis, comma 11, cod. proc. pen., di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che, nel corso di investigazioni difensive, ha esercitato la facoltà di non rispondere alle domande, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento, né si pone al di fuori del sistema processuale, il quale rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza.

Questa massima è di cruciale importanza. La Corte ha chiarito che il diniego del GIP non può essere considerato abnorme per diverse ragioni. In primo luogo, non determina la "stasi del procedimento", ovvero non blocca l'iter processuale in modo irreversibile. Il processo può continuare e la prova potrà eventualmente essere assunta in dibattimento. In secondo luogo, il provvedimento non si pone "al di fuori del sistema processuale", ma rientra pienamente nelle prerogative del giudice. L'articolo 391-bis, comma 11, c.p.p. e l'articolo 392, comma 1, c.p.p. conferiscono al GIP un potere discrezionale nella valutazione della fondatezza e della necessità dell'istanza di incidente probatorio. Questo significa che il giudice deve valutare attentamente se la richiesta sia motivata da esigenze concrete e se sussistano i presupposti di legge per anticipare l'assunzione della prova.

La decisione del GIP, quindi, non è un atto arbitrario, ma il frutto di una valutazione ponderata che tiene conto di diversi fattori, tra cui:

  • La necessità della prova per la decisione finale.
  • L'irripetibilità o la potenziale alterazione della fonte di prova.
  • L'effettiva rilevanza della testimonianza rispetto al quadro probatorio complessivo.
  • Il rispetto del diritto al silenzio, che è una garanzia fondamentale dell'ordinamento.

Il fatto che una persona abbia esercitato la facoltà di non rispondere durante le investigazioni difensive non comporta automaticamente il diritto della difesa di ottenere un incidente probatorio. Il GIP deve esercitare il suo potere discrezionale, valutando se, nonostante il precedente silenzio, vi sia una reale e urgente necessità di assumere quella testimonianza in quella specifica fase.

Implicazioni pratiche e conclusioni

La sentenza della Cassazione n. 17826/2025 offre importanti spunti di riflessione per avvocati e operatori del diritto. Essa ribadisce la centralità del potere discrezionale del GIP nella gestione delle richieste di incidente probatorio, soprattutto quando si tratta di soggetti che hanno già esercitato il diritto al silenzio. Non ogni diniego del GIP è impugnabile per abnormità; è necessario che il provvedimento si ponga realmente al di fuori del sistema processuale o che determini una stasi irreversibile.

Per la difesa, ciò significa che la richiesta di incidente probatorio, in questi casi, deve essere particolarmente motivata e fondata su ragioni oggettive di irripetibilità o di pregiudizio alla genuinità della prova, andando oltre la semplice volontà di superare il precedente silenzio del teste. Questa pronuncia contribuisce a definire meglio i confini tra le garanzie difensive e l'esigenza di una gestione efficiente e non abusiva degli strumenti processuali, riaffermando l'equilibrio tra i diritti delle parti e il potere di controllo del giudice nel processo penale italiano.

Studio Legale Bianucci