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Con la pronuncia 9578/2025 la Corte di cassazione, quinta sezione penale, interviene su un tema di grande interesse pratico: la possibilità per il giudice, in fase di indagini, di dichiarare immediatamente la non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. su sollecitazione del pubblico ministero. Il caso nasce a Bergamo e riguarda la posizione di K. G., ma gli effetti travalicano la vicenda concreta, toccando il cuore delle garanzie processuali.

Il cuore della decisione: il perimetro dell’art. 129 c.p.p.

L’art. 129 c.p.p. consente al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ogni volta che risulti evidente una causa di non punibilità. Tuttavia la Corte ricorda che la norma opera in qualsiasi stato e grado del processo solo dopo che l’azione penale è stata esercitata. Pronunciare «de plano» in fase di indagini, su istanza del PM, equivale a saltare uno snodo procedurale essenziale: la chiusura delle indagini preliminari con richiesta di archiviazione o citazione a giudizio.

La massima ufficiale e il suo significato

E' affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio la sentenza di non doversi procedere per la sussistenza di una causa di non punibilità adottata "de plano" dal giudice a seguito di richiesta del pubblico ministero formulata prima dell'esercizio dell'azione penale. In altri termini, la Corte chiarisce che l'accertamento immediato della causa di non punibilità è possibile solo quando il processo sia già instaurato; se avviene prima, si viola il principio di tassatività delle forme processuali, con la conseguenza di una nullità che può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado (artt. 178, 180 c.p.p.).

Il percorso argomentativo della Cassazione

I giudici di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 12283/2005 e la sentenza n. 45049/2008, ribadiscono che:

  • il PM detiene il monopolio dell’azione penale (art. 50 c.p.p.);
  • l’indagato ha diritto al contraddittorio sugli esiti delle indagini (art. 111 Cost., art. 415-bis c.p.p.);
  • saltare il filtro dell’archiviazione priva l’indagato di tale garanzia;
  • la nullità è “intermedia”: non assoluta, ma comunque idonea a travolgere la sentenza se tempestivamente dedotta.

Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della decisione bergamasca e la restituzione degli atti al PM, affinché scelga fra esercizio dell’azione penale o richiesta di archiviazione (art. 407-bis c.p.p.).

Implicazioni pratiche per difensori e PM

Per gli avvocati difensori la sentenza rappresenta uno strumento di tutela: qualora il GIP emetta un provvedimento «de plano» di non punibilità prima della fase dibattimentale, si potrà eccepire la nullità in appello o in cassazione. Il PM, dal canto suo, dovrà evitare richieste anticipate che possano tradursi in impugnazioni e rinnovi del procedimento, con spreco di risorse e tempi.

Anche il legislatore europeo, con la Direttiva (UE) 2016/343 sul giusto processo, valorizza la fase preliminare come momento di garanzia: la pronuncia in commento risulta pienamente conforme a tali principi.

Conclusioni

La Cassazione, con la sentenza n. 9578/2025, ribadisce che l’efficienza non può sacrificare le forme essenziali del processo penale. Il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. è un istituto di garanzia, non un canale accelerato per chiudere l’indagine: anticiparlo comporta nullità. Difensori, giudici e pubblici ministeri dovranno tenerne conto, pena la necessità di ripartire da capo con inevitabili costi processuali e sociali.

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