L’ordinanza cautelare è spesso il primo punto di collisione fra libertà personale dell’indagato e necessità investigative. La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 12151 del 12 marzo 2025 (dep. 27 marzo 2025), offre un tassello importante sul ruolo dell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. nel procedimento di riesame disciplinato dall’art. 309 c.p.p. Il tema riguarda da vicino avvocati penalisti, pubblici ministeri e—non da ultimo—gli stessi indagati, che vedono in tale adempimento una potenziale leva per ottenere la revoca o l’attenuazione delle misure coercitive.
L’art. 294 c.p.p. impone che, subito dopo l’esecuzione della misura cautelare, l’indagato sia sottoposto a interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice che l’ha disposta. Il successivo art. 309, comma 5, c.p.p. stabilisce poi che l’autorità procedente debba trasmettere al Tribunale del riesame «gli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato». La vexata quaestio era capire se l’interrogatorio rientri automaticamente fra tali elementi o solo in presenza di determinati requisiti.
L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse. (In motivazione, la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame).
Commento: la Suprema Corte, richiamando precedenti conformi (Cass. 51789/2013; 12896/2019), delimita il perimetro dell’obbligo di trasmissione: non basta che l’indagato neghi i fatti; occorre che emergano dati nuovi e verificabili che incidano sui gravi indizi o sulle esigenze cautelari. In caso contrario, l’atto resta «neutro» e non obbliga alla trasmissione automatica.
Sulla base del ricorso presentato da M. D. (imputata A. P.M.), il Tribunale del riesame di Caltanissetta non aveva ricevuto l’interrogatorio di garanzia svolto dinanzi al GIP. La Cassazione annulla con rinvio, puntualizzando che:
La Corte richiama il principio di proporzionalità sancito anche dall’art. 5 CEDU: ogni compressione della libertà va continuamente rivalutata alla luce di elementi sopravvenuti. Tuttavia, un’interpretazione estensiva dell’obbligo di trasmissione rischierebbe di trasformare il riesame in un duplicato dell’interrogatorio, con inevitabili rallentamenti e dispersione di risorse.
La pronuncia rafforza l’onere di allegazione specifica in capo al difensore. Non basta più depositare il verbale: occorre segnalare perché quelle dichiarazioni incidono su gravità indiziaria o esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.). Ciò impone un accurato lavoro preparatorio e una strategia processuale fondata su:
Per gli uffici di procura, invece, si consolida l’obbligo di selezionare con attenzione il materiale da inviare al riesame, evitando trasmissioni indiscriminate ma, al contempo, prevenendo il rischio di vizi procedurali qualora la difesa abbia adeguatamente assolto al proprio onere di specificazione.
La sentenza n. 12151/2025 prosegue lungo la linea delle Sezioni Unite «D. V.» (Cass. 250/2000) e dei successivi arresti conformi, bilanciando esigenze di tutela della libertà personale con l’efficienza del procedimento cautelare. Il messaggio è chiaro: l’interrogatorio di garanzia può essere un’arma decisiva, ma solo se utilizzato in modo proattivo e supportato da elementi sostanziali. In un sistema processuale sempre più attento alla tutela dei diritti fondamentali, la collaborazione tra difesa e autorità procedenti—nel rispetto dei rispettivi ruoli—diventa la via maestra per garantire decisioni fondate, tempestive e conformi ai principi costituzionali ed europei.