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Con la pronuncia n. 12439/2025 la Corte di cassazione torna a occuparsi del delitto di cui all’art. 570-bis c.p., introdotto nel 2018 per tipizzare le condotte di mancato versamento dell’assegno familiare dopo separazione o divorzio. Il Collegio ha affrontato un quesito ricorrente: se l’omissione riguardi più familiari conviventi (ad esempio ex coniuge e due figli), siamo di fronte a un solo reato o a più reati? La risposta incide direttamente su pena, prescrizione e strategia difensiva.

Contesto normativo e giurisprudenziale

L’art. 570-bis punisce chi, in violazione di un provvedimento del giudice, “si sottrae agli obblighi di corresponsione” delle somme destinate al mantenimento di coniuge o figli. La norma si colloca nel capo dei reati contro la famiglia ma richiama, quanto a disciplina sanzionatoria, l’art. 570 c.p. Il testo non specifica se, in presenza di più aventi diritto, la condotta debba considerarsi unitaria.

In passato la giurisprudenza aveva oscillato: alcune pronunce (cfr. Cass. 13418/2016) propendevano per l’unitarietà, altre per la pluralità (Cass. 29926/2022). La sentenza in commento risolve definitivamente il contrasto, richiamandosi anche all’art. 81, comma 2, c.p. (concorso formale) e alla disciplina sulla continuazione del reato.

Il principio affermato dalla Cassazione

La condotta di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, incriminata dall'art. 570-bis cod. pen., non configura, se commessa in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

Commento: La Corte richiama la natura personale dell’obbligo di mantenimento: ogni familiare è titolare di un diritto autonomo. Di conseguenza, l’omissione verso ciascuno integra un’offesa distinta all’interesse penalmente tutelato. Ne deriva che il giudice dovrà valutare singolarmente il danno subito da ogni soggetto e applicare il meccanismo del concorso formale (art. 81, co. 1) o, se vi è identità di disegno criminoso, la continuazione (art. 81, co. 2) con eventuale aumento di pena.

Implicazioni pratiche per genitori e difensori

Il principio ha ricadute significative:

  • Pena più severa: la pluralità di reati può comportare un cumulo di pene, con aumenti fino al triplo del massimo previsto.
  • Prescrizione differenziata: il decorso prescrizionale va calcolato per ciascun reato, evitando che l’estinzione riguardi l’intera condotta.
  • Risarcimento: ogni familiare potrà costituirsi parte civile per il proprio danno morale e materiale.
  • Strategia difensiva: il difensore dovrà valutare l’eventuale riconoscimento della continuazione ex art. 81, co. 2, per contenere la pena.
  • Revoca o modifica dell’assegno: permane la possibilità di chiedere al giudice civile l’adeguamento dell’assegno; l’inadempimento, però, non si neutralizza con la sola pendenza di tale istanza.

Conclusioni

La Cassazione n. 12439/2025 ribadisce la centralità del diritto all’assistenza familiare, chiarendo che ogni membro del nucleo merita tutela autonoma. Per chi versa in difficoltà economiche è essenziale attivarsi tempestivamente per chiedere la riduzione dell’assegno, evitando la spirale penale. Avvocati e magistrati dispongono ora di un orientamento solido, capace di garantire uniformità applicativa e maggiore protezione per i soggetti vulnerabili.

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