La restituzione di un telefono o di un computer sequestrato non risolve necessariamente il problema della riservatezza: una copia dei dati può rimanere a disposizione degli inquirenti. La Cassazione n. 9797/2025 richiede a chi contesta il vincolo di indicare un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva delle informazioni. Su questo onere, però, esistono orientamenti differenti, anche nelle decisioni successive: non è corretto presentare la soluzione come uniforme per ogni smartphone.
La massima ufficiale della Quinta sezione riguarda documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, anche quando i dati siano stati restituiti al titolare. Chi impugna deve allegare il proprio interesse alla loro disponibilità esclusiva, affinché il giudice del riesame possa valutare la proporzionalità del sacrificio imposto alla riservatezza.
Il confronto deve considerare le necessità di accertamento del reato, il tipo di informazioni coinvolte e il tempo necessario a selezionare quelle utili alle indagini. La pronuncia, depositata l'11 marzo 2025, ha rigettato il ricorso. Il principio non fissa un termine unico per ogni analisi informatica e non comporta l'immediata restituzione di qualsiasi dato personale.
La distinzione emerge dalla sentenza n. 37409/2024, richiamata nella rassegna ufficiale relativa alla decisione del 2025. Il valore informativo di un documento può permanere nella copia anche dopo la restituzione del supporto materiale: riprendere possesso del telefono non equivale a recuperare l'esclusività delle informazioni.
Nel procedimento del 2024 la difesa aveva denunciato la presenza di dati personali nella copia forense, ma senza individuare in modo sufficientemente specifico quelli estranei alle finalità investigative e l'interesse alla loro disponibilità esclusiva. La Corte ha ritenuto insufficiente questa allegazione generica.
Ha però precisato che il rigetto non impediva una successiva richiesta dettagliata di restituzione della parte di dati interessata. Ha distinto anche questa questione dal regime di utilizzabilità della copia come prova, contestabile quando il suo contenuto venga effettivamente utilizzato. L'interesse al riesame e le contestazioni sull'impiego probatorio non coincidono.
La Sesta sezione, con la sentenza n. 26372/2025, ha seguito una diversa impostazione per lo smartphone: l'interesse a chiedere il riesame sussiste di per sé, perché il dispositivo è destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate. Secondo questa decisione, la restituzione dopo l'estrazione della copia non impone una specifica dimostrazione dell'interesse alla disponibilità esclusiva.
La Terza sezione, nella sentenza n. 3349/2026, ha invece ribadito la necessità di dimostrare un interesse concreto e attuale ai dati contenuti nella copia, anche in una vicenda relativa a uno smartphone. La rassegna ufficiale indica espressamente le decisioni conformi e quelle difformi.
Queste pronunce impongono di distinguere il principio espresso in una singola sentenza da una soluzione definitivamente condivisa. Il provvedimento del 2025 resta utile per comprendere la valutazione di proporzionalità, ma va letto insieme al confronto giurisprudenziale successivo.
La ricostruzione deve separare il dispositivo fisico, i dati copiati, quelli selezionati per le indagini e quelli ancora conservati senza selezione. Occorre inoltre chiarire quale interesse riservato venga inciso e quale intervento si chieda al giudice. Limitarsi a dire che un telefono contiene vita privata può non soddisfare l'orientamento che richiede un'allegazione specifica.
La scelta difensiva dipende quindi dal contenuto del provvedimento, dalle operazioni già svolte e dal tipo di informazioni coinvolte. La presenza di un orientamento più favorevole all'accesso al riesame non rende superflua la ricostruzione documentata di questi elementi.
Fonte: Cass. pen. V, 9797/2025, massima Rv.287778-01, rassegna marzo2025 p.63.
Fonte: Cass. pen. II, 37409/2024, deposito10ottobre2024.
Fonte: Cass. pen. VI, 26372/2025, massima Rv.288535-01, rassegna luglio/agosto2025 p.126.
Fonte: Cass. pen. III, 3349/2026, massima Rv.289097-01, rassegna gennaio2026 p.55.