La Sezione VI della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12443 del 11 marzo 2025 (dep. 31 marzo 2025), ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Milano del 16 maggio 2024, intervenendo su un tema cruciale: l’esatta quantificazione del profitto confiscabile nei procedimenti per usura. Il caso riguardava D. D. P., accusato di aver applicato tassi oltre soglia. L’arresto giurisprudenziale si inserisce in un filone avviato già con Cass. n. 16045/2023, ma consolida ulteriormente i confini tra capitale prestato e utilità illecita.
La Corte ha ribadito che la confisca prevista dal sesto comma dell’art. 644 c.p. è obbligatoria e può avvenire "anche per equivalente", ossia aggredendo beni di valore corrispondente qualora non sia possibile apprendere direttamente il profitto. Il punto controverso era definire cosa debba intendersi per profitto: l’intero flusso di denaro incassato dal soggetto attivo o solo la sua componente illecita?
In tema di usura, il profitto, confiscabile anche per equivalente ai sensi dell'art. 644, comma sesto, cod. pen., si identifica nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, sicché va determinato detraendo dalla somma complessivamente versata dalla vittima l'importo ricevuto in prestito.In altri termini, la Cassazione chiarisce che il capitale originariamente consegnato all’utente non può essere oggetto di ablazione: la confisca colpisce solo la parte «in più», vale a dire interessi e oneri che eccedono la soglia legale. Ciò evita duplicazioni con la restituzione dovuta alla persona offesa e allinea la misura ablativa alla funzione di prevenzione speciale e ripristino della legalità.
Sul piano operativo, la pronuncia fornisce un metodo di calcolo snello e trasparente, ponendosi in sintonia con la Direttiva UE 2014/42 sulla confisca dei beni di provenienza illecita, che richiede un nesso causale diretto tra reato e vantaggio patrimoniale.
La Corte richiama, a sostegno, anche i principi di proporzione sanciti dalla Corte EDU (si veda G.I.E.M. S.r.l. v. Italia, Grande Camera, 2018), secondo cui la misura patrimoniale non deve travalicare l’entità del vantaggio illecito.
Per il Pubblico Ministero il verdetto impone di articolare la richiesta di sequestro preventivo indicando con precisione il criterio sottrattivo. Per la difesa, invece, si apre la possibilità di contestare sequestri fondati su importi lordi, non epurati dal capitale, mentre la parte civile potrà agevolmente quantificare il danno in sede civile, senza temere sovrapposizioni con la confisca.
Infine, il provvedimento rafforza la tutela delle vittime: la restituzione del capitale resta prioritaria e la confisca colpisce solo l’arricchimento ingiustificato, disincentivando pratiche usurarie senza deprimere il circuito creditizio lecito.
La sentenza n. 12443/2025 rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema di contrasto all’usura equilibrato e conforme ai principi costituzionali ed europei. Definire in modo chiaro il profitto confiscabile evita eccessi punitivi, garantisce certezza del diritto e offre linee guida concrete a magistrati, avvocati e operatori economici. Il messaggio è netto: la repressione dell’usura passa anche – e soprattutto – da una corretta individuazione delle utilità illecite, così da restituire giustizia alle vittime e colpire soltanto ciò che illecitamente si è guadagnato.